Con la risoluzione n. 72/E/2016 l’Agenzia delle Entrate ha fornito, in risposta ad un interpello, chiarimenti al trattamento fiscale dell’acquisto e vendita di bitcoin e monete virtuali a fronte dei recenti orientamenti della Corte di Giustizia dell’UE.
In particolare, viene chiarita l’esenzione IVA per le operazioni di cambio di bitcoin: le attività di intermediazione di valuta tradizionale con moneta virtuale svolte dagli operatori del mercato non scontano l’IVA in quanto rientrano tra le operazioni relative a banconote e monete.
Sul piano della tassazione diretta viene chiarito invece che i ricavi che derivano dall’attività di intermediazione nell’acquisto e vendita di bitcoin sono soggetti ad IRES ed IRAP, al netto dei relativi costi.
La valutazione dei bitcoin di cui la società dispone a fine esercizio deve essere fatta considerando il valore normale, ovvero la loro quotazione in quel momento.
Per quanto riguarda le persone fisiche che detengono i bitcoin al di fuori dell’attività d’impresa, si tratta di operazioni a pronti non generano redditi imponibili perché manca la finalità speculativa, di conseguenza gli operatori non sono tenuti agli adempimenti tipici dei sostituti d’imposta.
Resta ferma la facoltà dell’Agenzia, in sede di controlli fiscali, di acquisire le liste della clientela per le opportune verifiche.
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