Ai fini dell’applicazione dell’aliquota IRAP maggiorata per banche e assicurazioni, fa fede l’attività dichiarata nello Statuto e non quella concretamente svolta. Lo ha affermato la CTR Lombardia con sentenza n. 42/6/2016, che trae origine dal ricorso di una società contro una cartella di pagamento notificata da Equitalia, contestando l’applicazione del 4,82% IRAP (riservato a banche, assicurazioni e altri enti finanziari) piuttosto che l’aliquota ordinaria del 3,9%.
=> Dichiarazione IRAP 2016: modelli e novità
Calcolo IRAP
Dallo Statuto della società si evinceva che la ricorrente svolgeva come attività economica anche quella assicurativa, non limitandosi all’espletamento di mera mediazione ma coinvolgendo anche prestazioni di consulenza e di ogni altra attività nel campo dell’assicurazione, risultando così corretta l’applicazione dell’aliquota (superiore) del 4,82% anziché del 3,9%.
Statuto
Secondo i giudici è irrilevante la circostanza che la società non abbia svolto nell’anno preso in esame alcuna attività assicurativa o ad essa assimilabile: è la società stessa con il proprio Statuto ad ammettere che la propria attività economica rientra a pieno titolo nel campo assicurativo, comprendendo lo svolgimento di attività di tale natura, attività che si connota non solo quale mera mediazione quanto piuttosto ed anche come prestazione di consulenza assicurativa e ogni altra assimilabile in tale campo.