In caso di salvataggio della banca, i conti correnti degli Ordini professionali partecipano al bail in: lo chiarisce l’Ordine dei Commercialisti rispondendo ad uno specifico quesito. Il riferimento è il pronto Ordini 291/2015 pubblicato il 2 agosto scorso. Si tratta dell’applicazione dei decreti legislativi 180 e 181 del 16 novembre 2015, che recepiscono la direttiva europea sulla gestione delle crisi bancarie (direttiva 2014/59/UE).
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La procedura di risoluzione è volta a dare stabilità alle autorità di Vigilanza, ovvero Banca d’Italia e BCE, Banca centrale europea e, fra i diversi strumenti, prevede anche il bail in. Il salvataggio interno prevede che le perdite della banca vengano trasferite prima agli azionisti e successivamente alle altre categorie di creditori. Ecco l’ordine gerarchico dei creditori nella procedura di bail in:
- azionisti;
- detentori di altri titoli di capitale (azioni di risparmio, obbligazioni convertibili);
- altri creditori subordinati;
- creditori chirografari;
- persone fisiche e piccole e medie imprese titolari di deposito di importo eccedente 100mila euro;
- fondo di garanzia depositi.
Le disponibilità finanziarie di un Ordine professionale, sottolinea il documento del Cndcec:
«Non rientrano in nessuna delle topologie di passività escluse dal bail in ai sensi dell’articolo 19, comma 1, Dlgs 180/2015 e inoltre per effetto del meccanismo della clausola di depositor preference fino al 31 dicembre 2018 contribuiranno alla risoluzione della crisi della banca solo dopo le obbligazioni bancarie non garantite».
Ecco quali sono le passività che, in base alla legge (il sopracitato articolo 19 Dpr 180/2015), non sono soggette al bail in (e quindi sono protette dal fallimento):
- conti correnti fino a 100mila euro (i cosiddetti depositi protetti);
- passività garantite: obbligazioni bancarie garantite, passività derivanti da contratti derivati di copertura dei rischi di crediti e titoli ceduti a garanzie delle obbligazioni, passività verso amministrazione tributaria ed enti previdenziali, in presenza di privilegio o altra causa legittima di prelazione;
- qualsiasi obbligo derivante dalla detenzione di disponibilità dei clienti (prestazione servizi e attività di investimento);
- qualsiasi obbligo derivante dal rapporto fiduciario fra la banca e una terza parte, protetta nelle procedure concorsuali applicabili;
- passività con durata originaria inferiore a sette giorni verso banche o SIM (società gestione mobiliare) che non facciano parte del gruppo: sono i debiti interbancari;
- passività con durata residua inferiore a sette giorni verso un sistema di pagamento o regolamento titoli;
- passività verso dipendenti, fornitori necessari per il funzionamento dell’ente sottoposto a risoluzione, sistemi di garanzia dei depositanti.
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