L’INPS recepisce le modifiche normative introdotte in seguito alle sentenze del Consiglio di Stato sul calcolo ISEE per le famiglie in cui sono presenti persone disabili, in base alle quali i trattamenti assistenziali non rilevano nel calcolo del reddito e vengono introdotti nuovi coefficienti nella scala di equivalenza per calcolare l’indicatore della situazione economica equivalente. Le istruzioni operative sono contenute nella circolare numero 137/2016, che recepisce l’articolo 2 sexies del decreto legge 42/2016. Il ricalcolo verrà effettuato direttamente dall’INPS, senza bisogno che le famiglie interessate presentino una nuova DSU (dichiarazione sostituiva unica, il documento che si presenta per chiedere l’ISEE).
=> Indennità disabili fuori dal reddito ISEE
La norma prevede una disciplina transitoria che modifica il calcolo ISEE dopo le sentenze del Consiglio di Stato 838, 841 e 842 del 2016, che hanno annullato la parte della Riforma ISEE in base alla quale entravano nel reddito anche una serie di trattamenti assistenziali previsti per le famiglie con disabili, e si introducevano franchigie differenziate sulla base dell’età (maggiorenni o minorenni), sempre in relazione al calcolo ISEE famiglie con persone disabili.
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Ecco quali sono le due novità fondamentali previste dalla nuova normativa:
- non rilevano ai fini del reddito i trattamenti assistenziali, previdenziali, indennitari (incluse carte di debito), a qualunque titolo erogati da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità: si tratta, ad esempio, delle indennità di accompagnamento, le pensioni di invalidità, le indennità di frequenza, le indennità di comunicazione;
- le franchigie per persone con disabilità, precedentemente differenziate per maggiorenni e minorenni, sono sostituite da una maggiorazione dello 0,5% della scala di equivalenza per ogni componente disabile: in pratica, non si sottraggono più al reddito ISEE delle famiglie con disabili le spese per i servizi di collaboratori domestici e addetti all’assistenza personale, sostenute direttamente o acquisite presso enti fornitori, la retta per l’ospitalità alberghiera, le franchigie previste per ogni componente disabile medio, grave o non autosufficiente. Si aggiunge invece per ogni componente disabili la maggiorazione dello 0,5% al parametro della scala di equivalenza che si applica per il calcolo ISEE.
Queste le nuove regole: le famiglie interessate nella maggior parte dei casi non dovranno fare nulla, l’INPS provvede direttamente a ricalcolare l’indicatore della situazione economica equivalente in corso di validità (che, lo ricordiamo, serve per accedere a prestazioni di welfare), attestate entro il 28 maggio 2016. Se però dal momento in cui è stata presentata la DSU sono intervenute delle variazioni rilevanti (ad esempio, nascita di un figlio, o decesso di un componente familiare), va presentata una nuova DSU, per consentire il ricalcolo corretto.
Non verrà comunque effettuato il ricalcolo ISEE nei casi in cui è pari a zero, c’è una contestazione in corso, l’indicatore è già stato ricalcolato in base alla nuova normativa (in pratica, attestazioni successive al 28 maggio scorso). Il ricalcolo d’ufficio procederà in ordine cronologico in base alla presentazione delle dichiarazioni, e si concluderà entro il 10 settembre 2016. Gli utenti potranno consultare il nuovo ISEE attraverso il sito INPS (accesso con pin), oppure rivolgendosi ai CAF o agli uffici dell’istituto previdenziale.
Nel caso in cui l’utente abbia bisogno di una nuova attestazione ISEE prima che sia effettuato il ricalcolo, dovrà presentare una nuova DSU. Sul sito dell’INPS sono disponibili i nuovi modelli con le relative istruzioni. Ecco quali sono le modifiche apportate alla modulistica:
- modificata la denominazione dei campi relativi ai trattamenti nei Quadri FC4, FC8 e S3, precisando che sono esclusi quelli percepiti in ragione di una condizione di disabilità;
- eliminato nel Quadro FC7 il campo relativo alla retta per ospitalità alberghiera e la sezione delle spese per acquisto di servizi alla persona presso enti fornitori;
- eliminata nel Quadro FC8 nella sezione III la parte relativa alle spese, inclusive dei contributi versati, per collaboratori domestici ed addetti all’assistenza personale;
- eliminato nel Quadro FC9 sez II il riferimento al numero di disabili minorenni;
- nelle Istruzioni è stato precisato che i trattamenti legati alla disabilità non rilevano nel calcolo dell’ISEE e non vanno quindi indicati (paragrafo 6.5, parte 2, paragrafo 1.3 parte 4, e paragrafo 3 parte 5);
- nelle Istruzioni sono stati eliminati, in conformità con la modulistica, i riferimenti alla retta, alle spese per l’acquisto di servizi alla persona presso enti fornitori e alle spese per i collaboratori domestici ed agli addetti all’assistenza personale;
- nelle Istruzioni i riferimenti agli abbattimenti del reddito legati alla condizione di disabilità (franchigie), sono stati sostituiti con la previsione della maggiorazione della scala di equivalenza.