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DTA imprese, credito imposte anticipate entro luglio

di Barbara Weisz

26 Luglio 2016 12:29

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Attività per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta: opzione entro I° agosto, canone 1,5%, comunicazione via PEC: istruzioni e codici tributo.

Le imprese interessate alla trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate cui non corrisponde un effettivo pagamento devono esercitare l’opzione entro il primo agosto 2016 (la scadenza naturale sarebbe il 31 luglio, che però è domenica): bisogna versare il canone annuo e inviare una email (posta elettronica certificata) alla direzione regionale delle Entrate competente. Le istruzioni per la trasformazione delle DTA (Deferred Tax Asset – Attività Fiscali Differite) sono contenute nella circolare 32/E dell’Agenzia delle Entrate, mentre un altro documento di prassi, la risoluzione 60/E, istituisce i relativi codici tributo. E’ così pienamente operativa la norma prevista dall’articolo 11 del decreto legge 59/2016, convertito dalla legge 119/2016.

=> Credito d’imposta: il fisco spiega il deferred tax asset, Dta imprese

La norma prevede il pagamento di un‘aliquota pari all’1,5% della differenza tra l’ammontare delle attività per imposte anticipate e le imposte versate.

  • Le attività per imposte anticipate sono rappresentate dal valore indicato nell’apposita voce dell’attivo dello stato patrimoniale.
  • Per le imposte versate si tiene conto dell’imposta netta di periodo, anche se corrisposta mediante l’utilizzo di crediti d’imposta, di ritenute di acconto subite e di eccedenze di imposta risultanti da precedenti dichiarazioni.

In caso di base imponibile negativa o nulla, oppure di imposte versate superiori o equivalenti all’ammontare delle attività per imposte anticipate, il canone non è dovuto.

Per esercitare l’opzione, bisogna inviare un messaggio PEC alla direzione competente. L’elenco degli indirizzi PEC a cui inviare la comunicazione è disponibile sul sito delle Entrate (clicca qui).
L’opzione è irrevocabile, e comporta il pagamento del canone annuo fino al 2029. E’ esercitabile dalle imprese che, a partire dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010, presentano in bilancio attività per imposte anticipate relative a:

  • svalutazioni e perdite su crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile;
  • rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti non ancora dedotte dalla base imponibile Irap;
  • avviamento e altre attività immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d’imposta ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.

Se l’impresa partecipa al bilancio consolidato nazionale, il versamento del canone o la comunicazione via PEC vano effettuate dalla consolidante. In ogni caso, sempre nell’ipotesi di bilancio consolidato, il versamento del canone o la comunicazione alla direzione regionale competente da parte della consolidante determina l’esercizio dell’opzione per le società consolidate.

Infine, se l’impresa non esercita l’opzione entro il primo agosto e partecipa a un’operazione di fusione o scissione, può optare per il mantenimento della trasformazione delle Dta, entro un mese dalla chiusura dell’esercizio in corso alla data in cui  ha effetto  la fusione o la scissione.

Il versamento va effettuato utilizzano il modello F24, utilizzando il “codice tributo 2900“, denominato “Canone per opzione ai sensi dell’articolo  11 del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59“. Il codice tributo è esposto nella sezione “Erario“, in corrispondenza della colonna “importi a debito versati“, indicando nel campo “anno di riferimento” il periodo d’imposta a cui si riferisce il versamento.

La norma, si legge nella circolare del Fisco, ha l’obiettivo di:

«superare le criticità sollevate dalla commissione UE in merito alla compatibilità con la disciplina degli aiuti di stato, della convertibilità in crediti d’imposta delle imposte anticipate DTA relative a rettifiche di valore su crediti, avviamento e altre attività immateriali».

Fonti: la circolare e la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate