Con sentenza n. 9936 del 10 marzo 2015, la Cassazione ha aperto la delicata questione della valutazione effettiva della soglia di punibilità per omesso versamento IVA prima dell’entrata in vigore del DLgs 158/2015. Il caso trae origine dal reato (art. 10-ter, d. Igs. n. 74 del 2000) commesso da un imprenditore in relazione al periodo di imposta 2008, con successiva condanna a 6 mesi e 20 giorni di reclusione, pene accessorie di legge e doppi benefici di legge.
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L’imprenditore lamentava che la pena fosse di troppo superiore al minimo edittale, senza valutare le attenuanti del caso (crisi di liquidità, utilizzo di risorse personali…) né l’innalzamento della soglia di punibilità per evasione IVA (250mila euro) decisa dal DLgs. 158/2015, non commisurando quindi le sanzioni alla nuova previsione normativa. La Cassazione ha subito accolto il ricorso per il trattamento sanzionatorio,
“in considerazione dell’importo il cui versamento è stato omesso”.
Diversamente, ha annullato la sentenza impugnata rinviandola ad altra Sezione della Corte d’appello così da rivalutare la dosimetria della pena in relazione al mutato quadro normativo, seguito all’elevazione della soglia di punibilità, tenuto conto dell’ammontare dell’IVA omessa (pari a poco più dell’attuale doppio della soglia di rilevanza penale).