La tassazione della produzione e cessione di rinnovabili fotovoltaiche o agroforestali può essere soggetta a tassazione di reddito agricolo, oppure alle regole ordinarie sul reddito d’impresa, a seconda della diversa tipologia di fonte di energia e della quantità prodotta: le norme che si sono succedute negli anni sono diverse, e l’Agenzia delle Entrate fornisce una guida sintetica con la Risoluzione 54/E 2016.
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Ecco, in sintesi, come si considerano ai fini fiscali le diverse fonti di energia rinnovabili agricole. Partiamo con il fotovoltaico. Nel caso in cui la produzione o cessione da fonti fotovoltaiche sia entro il limite di 260mila kWh anno, si tratta sempre di attività connesse a quella agricola, quindi produttive di reddito agrario. Se invece la produzione o cessione supera i 260mila kWh anno, scatta la tassazione forfettaria, che prevede la determinazione del reddito IRPEF e IRES applicando ai corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti IVA il coefficiente di redditività del 25% (solo alla quota riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta). Questo metodo di tassazione forfetaria si applica solo a condizione che risultino rispettati i criteri di connessione all’attività agricola principale individuati dalla circolare n. 32/E del 2009. Significa che il produttore deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
- la produzione di energia fotovoltaica deriva da impianti con integrazione architettonica o parzialmente integrati, realizzati su strutture aziendali esistenti;
- il volume d’affari derivante dall’attività agricola (escludendo la produzione di energia fotovoltaica), dev’essere superiore al volume d’affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 Kw;
- entro il limite i 1 MW per ogni azienda, per ogni 10 KW di potenza installata eccedente il limite dei 200 KW l’imprenditore deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l’attività agricola.
Se non c’è questa connessione all’attività agricola, la parte di reddito derivante dalla produzione di energia in eccesso rispetto ai 260mila kWh anno è soggetta alle regole ordinarie di tassazione di reddito d’impresa.
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Per quanto riguarda invece la produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, anche qui fino a 2.400.000 kWh anno si tratta di attività connesse a quella agricola, quindi produttive di reddito agrario. Deve però essere rispettato il presupposto di “prevalenza“: significa che, in termini quantitativi, i prodotti utilizzati nello svolgimento delle attività connesse e ottenuti direttamente dall’attività agricola svolta nel fondo siano prevalenti, ossia superiori rispetto a quelli acquistati presso terzi. Se il confronto non è possibile, ad esempio perché i beni sono di natura diversa, si rapporta il valore normale dei prodotti ottenuti dall’attività agricola svolta nel fondo con il costo di quelli acquistati da terzi. Il requisito della prevalenza si considera sempre soddisfatto quanto il valore dei prodotti propri è superiore al costo sostenuto per acquistare prodotti di terzi. Se infine il confronto non è possibile in alcun modo (succede, ad esempio, nel caso dei residui zootecnici), la prevalenza può essere riscontrata effettuando una comparazione a valle del processo produttivo, fra l’energia derivante dai prodotti propri e quella di prodotti acquistati da terzi.
La produzione di energia da fonti rinnovabili agroforestali oltre i 2.400.000 kWh anno, va assoggettata a tassazione forfettaria se è rispettato il principio della prevalenza, in caso contrario si applica la normale tassazione del reddito d’impresa.
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