Secondo la Cassazione (sentenza 30 marzo 2016, n. 12810), la somma equivalente all’IRAP evasa non rappresenta profitto da illecito sequestrabile. Nel caso in oggetto (sequestro preventivo a carico del legale rappresentante di una Srl, per di omesse dichiarazioni ai fini IRES e IRAP), i giudici hanno riconosciuto l’erronea inclusione dell’IRAP nel calcolo del profitto del reato, escludendone l’importo dal sequestro preventivo disposto per il corrispondente valore.
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Profitto del reato
Sequestro e confisca per equivalente non possono infatti avere ad oggetto beni per un valore eccedente il profitto del reato: il valore delle cose sequestrate deve essere adeguato e proporzionale all’importo del credito garantito.
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IRAP e reddito
Conferma in tal senso la offre la Circolare del Ministero delle Finanze n. 154/E del 4 agosto 2000, che:
«motivava l’esclusione della dichiarazione IRAP con la natura reale di siffatta imposta, che perciò considera non incidente sul reddito».
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I giudici hanno quindi rideterminato il profitto confiscabile depurato, in relazione agli anni di riferimento, dell’imposta IRAP.