Nuova interpretazione sugli studi di settore alla base di accertamenti fiscali: l’Amministrazione Finanziaria deve motivare una mancata accettazione dei motivi forniti dal contribuente in sede di contraddittorio, tali da dimostrare la discordanza tra i dati reali e quelli supposti. Questo quanto emerso dalla sentenza n. 5715 della Corte di Cassazione, depositata il 23 marzo 2016.
=> Studi di Settore 2016: le novità
Nel caso in oggetto, la Cassazione ha annullato l’atto, chiarendo che la presunzione di maggiori ricavi in merito all’accertamento basato sugli studi di settore deve soddisfare l’obbligo motivazionale imposto dall’art. 42, comma 2, d.P.R. 600/73:
«La motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello “standard” prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente.»