L’estensione dell’area di incriminabilità del reato di omesso versamento ritenute non è retroattiva, tuttavia si possono riconsiderare le condanne emesse in precedenza collegate a verifiche sul Modello 770. A fare il punto sulla questione è stata la Corte di Cassazione , esprimendosi sulla condanna del legale rappresentante di una SpA per omesso versamento di ritenute alla fonte (emolumenti 2007) entro i termini.
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Il ricorrente lamentava l’erronea applicazione della legge penale (art. 10 bis dlgs 74/2000) e l’illogicità della motivazione: la natura indiziaria della dichiarazione nel 770 non basterebbe a sostenere la responsabilità penale, mancando la corresponsione dei compensi per difficoltà finanziarie.
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In effetti, la Cassazione ha accolto il ricorso: si sanziona penalmente non l’omesso versamento delle ritenute risultanti dal 770 bensì quello dalla Certificazione Unica (ex CUD). La valenza indiziaria del 770, ai fini della prova del rilascio delle certificazioni,:
«non solo non è sorretta da alcuna massima di esperienza e dall’id quod plerumque accidit, ma è anche implicitamente, ma indiscutibilmente, esclusa dal Legislatore, che altrimenti avrebbe molto più semplicemente punito con la sanzione penale l’omesso versamento (oltre una certa soglia) di ritenute risultanti dal Modello 770 e non già di ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti».