Niente tasse sulle rendite INAIL per invalidità permanente a seguito di infortuni sul lavoro o malattie professionali: si tratta di un trattamento risarcitorio per il danno alla saluta o all’integrità fisica del lavoratore. Si paga invece l’IRPEF sulle indennità giornaliere per invalidità temporanea assoluta che hanno una funzione sostitutiva o integrativa del reddito. Il chiarimento è contenuto nella risposta del Ministero dell’Economia all’interrogazione del 29 giugno 2016 alla Camera.
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L’amministrazione finanziaria, si legge nella risposta del Ministero (richiamando tra gli altri la circolare 326 del 1997 e relativi documenti di prassi):
«ha più volte precisato che le indennità risarcitorie derivanti da invalidità permanenti o da morte, sono escluse da tassazione IRPEF», perché «hanno la finalità di reintegrare il patrimonio» o di «risarcire la perdita economica subita dal patrimonio (cosiddetto danno emergente)».
In altri termini, non si paga l’IRPEF sulle:
«indennità risarcitorie erogate a fronte della perdita economica subita e che si concretizza in una diminuzione del patrimonio».
Tecnicamente, il caso in cui invece si paga l’imposta – perché il trattamento ha funzione sostitutiva o integrativa del reddito oppure per risarcire un’invalidità o inabilità temporanea – si definisce lucro cessante. Restano quindi imponibili:
«le somme corrisposte al contribuente in sostituzione di mancati guadagni, sia presenti che futuri, purché riconducibili alle categorie reddituali di cui all’articolo 6, comma 1, del TUIR».
I mancati guadagni possono riguardare le seguenti tipologie di reddito: redditi fondiari, di capitale, da lavoro dipendente, da lavoro autonomo, reddito d’impresa, redditi diversi.
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L’interrogazione ha chiesto al ministero di prendere iniziative normative per:
«stabilire, in linea con quanto già accertato in sede giurisprudenziale, che la rendita per infortunio sul lavoro o malattia personale erogata dall’INAIL ai sensi del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (decreto del Presidente della Repubblica 1124/1965), ha carattere risarcitorio del danno subito dall’assicurato per effetto dell’evento invalidante e pertanto è esclusa dalla formazione del reddito del percipiente ai fini delle imposte sui redditi». Obiettivo: tutelare «definitivamente gli oltre 800mila titolari di rendita da eventuali provvedimenti futuri di diverso indirizzo».
L’interrogazione contiene una serie di riferimenti a casi specifici, come l’esclusione delle rendite INAIL dai redditi valutabili (ex articolo 23 legge 41/1986) ai fini della determinazione del reddito familiare del soggetto richiedente gli assegni familiari (ministero del Lavoro, Divisione III, protocollo 1441 del 31 marzo 1987 e ministero del Tesoro, protocollo 129430 del 10 settembre 1987), l’esclusione della rendita (ex articolo 28 della stessa legge 41/1986) dal reddito valutabile per la concessione dell’esenzione dai ticket sanitari (ministero della Sanità, circolare del 20 maggio 1987).
Fonte: interrogazione alla Camera