Il Fisco è autorizzato ad entrare nella proprietà privata del contribuente nel caso in cui il controllo fiscale sia volto a verificare se si tratta o meno di una abitazione di lusso, con lo scopo di confermare, o meno, la sussistenza dell’agevolazione prima casa richiesta al momento del suo acquisto, o invocata per usufruire dell’esenzione IMU-TASI.
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Dunque la legittimità dei controlli fiscali all’interno delle abitazioni viene esteso anche agli immobili diversi dai locali destinati all’esercizio di un’impresa o di una professione con partita IVA o agli immobili destinati a casa-ufficio. A chiarirlo è stata la Sezione tributaria della Corte di Cassazione con la sentenza 13145/16.
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Unico vincolo per il Fisco è quello di avere l’autorizzazione della procura della Repubblica e la presenza di gravi indizi di violazione delle norme fiscali, per cui occorre ricercare ed acquisire specifica documentazione, anche non contabile (art. 52, comma 2, del d.p.r. n. 633/1972). Si tratta di una garanzia per il contribuente, visto che tale procura può essere concessa soltanto a fronte della dimostrazione della presenza di questi gravi indizi.
Tra le ipotesi che possono portare a far sospettare che si tratti di una abitazione di lusso, il fatto che i locali di servizio siano diventate ad uso abitativo (come cantina e soffitta diventate, rispettivamente, taverna e mansarda), portando la superficie totale dell’immobile oltre i 240 metri quadrati, limite massimo per accedere all’agevolazione.
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Il contribuente al quale venga richiesto l’accesso alla propria abitazione può difendersi verificando il rispetto dell’attività ispettiva, come previsto dall’articolo 12 dello Statuto del contribuente, in attuazione del principio di leale collaborazione fra Amministrazione finanziaria. In particolare va verificato che:
- i gravi indizi siano enunciati chiaramente nell’autorizzazione della Procura della Repubblica e nella richiesta di accesso formulata al PM dall’Agenzia delle Entrate, pena la nullità dell’accertamento;
- venga lasciato al contribuente, dopo la consegna del processo verbale di constatazione emesso dopo l’accesso, un termine di 60 giorni per presentare le proprie osservazioni, pena l’illegittimità della pretesa;
- l’avviso di accertamento sia motivato con l’oggetto e le ragioni del controllo, pena la sua nullità.
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