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Canone RAI, Circolare Entrate su utenze e importi

di Barbara Weisz

22 Giugno 2016 15:32

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Utenze residenziali che pagano il canone RAI, importo complessivo e rate per forniture attivate in corso d'anno, casi particolari: Circolare Entrate su Canone RAI in bolletta.

Chi ha un’utenza elettrica già attiva allo scorso primo gennaio 2016, paga il Canone RAI con rate da 10 euro al mese, fino alla concorrenza dei 100 euro annuali, mentre gli importi cambiano leggermente nel caso in cui le utenze vengano attivate in corso d’anno: per chi accende un nuovo abbonamento da ottobre, l’addebito verrà effettuato nel 2017. Tutte le regole operative per il pagamento del Canone RAI in bolletta sono contenute nella circolare dell’Agenzia delle Entrate 29/E del 21 giugno 2016, in vista del primo addebito in bolletta che avverrà nel prossimo mese di luglio.

=> Canone RAI in bolletta: decreto in vigore

Vediamo con precisione quanto costa il canone RAI a chi attiva nuove utenze nel corso dell’anno, quali sono i casi di esclusione, quali regole devono seguire le compagnie elettriche e quali sono gli adempimenti per i contribuenti nei diversi casi particolari che si possono determinare (richiesta di esenzione, pagamento su altra utenza, e così via).

I riferimenti normativi sono la Legge di Stabilità 2016, che ha introdotto il Canone RAI in bolletta (commi 153 e seguenti legge 208/2015) e il Regolamento attuativo ministeriale del 13 maggio 2016, in particolare l’articolo 3, comma 1, che contiene le regole sull’addebito del canone.

Utenze residenziali

Il canone RAI si paga per la casa di residenza, una sola volta (indipendentemente dal numero di televisori). Ecco come fanno le imprese elettriche a individuare con precisione la corrispondenza fra luogo di fornitura dell’energia e abitazione di residenza:

  • contratti clienti residenti: si tratta di clienti domestici che pagano le tariffe D1, D2 o D3, per i contratti conclusi dal 2016. L’utente stesso ha dichiarato la propria residenza nel luogo di fornitura;
  • contratti altri clienti domestici: sono i clienti domestici a cui si applica la tariffa D3 per i contratti conclusi fino al 2015. La coincidenza fra luogo di fornitura dell’energia e residenza è individuata in base alle informazioni disponibili nel sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria.

Ulteriori precisazioni: gli utenti che pagano tariffe D1 e D2, che riguardano solo uso domestico residenziale, pagano sempre il canone, con l’unica eccezione delle utenze associate a codici fiscali esclusivamente numerici di 11 cifre. Gli utenti che pagano la tariffa D3, per la quale sono previsti anche utilizzi diversi da quello domestico residenziale, pagano il canone se risultano residenziali e associati a codici fiscali alfanumerici. Se il contratto con tariffa D3 è attivato prima del 2016, la coincidenza fra luogo di fornitura dell’energia rispetto alla residenza è individuata in base alle informazioni disponibili nel sistema informativo dell’Anagrafe tributaria.

=> Canone RAI in bolletta: che cos’è la famiglia anagrafica

Più utenze residenziali

E’ il caso in cui, in uno stesso immobile, sono attive più utenze residenziali di energia elettrica: in base alla legge, il Canone RAI va addebitato su una sola fornitura. Esiste al possibilità che sia lo stesso utente ad aver inviato, tramite dichiarazione di esenzione, l’informazione relativo all’utenza che paga il canone. In caso contrario, visto che comunque non si possono inviare due Canoni RAI per la stessa unità immobiliare in cui risiedono più persone, la compagnia elettrica si comporta come segue:

  • se ci sono due o più contratti, di cui uno rientrante nella tipologia clienti residenti, e l’altro o gli altri nella tipologia altri clienti domestici: il canone viene addebitato all’utenza clienti residenti, indipendentemente dalla data di attivazione. In pratica, specifica l’Agenzia delle Entrate, «prevale la fornitura per cui l’utente ha dichiarato la residenza all’impresa elettrica rispetto alla fornitura per cui la coincidenza con la residenza è individuata in base alle informazioni disponibili nel sistema informativo dell’Anagrafe tributaria;
  • se ci sono due o più contratti clienti residenti: si addebita il canone RAI alla fornitura con attivazione più recente, oppure con data di  inserimento nel Registro Centrale Ufficiale più recente.

=> Canone RAI in bolletta: casi particolari di esonero

Importi Canone RAI in bolletta

Il primo addebito, in base al comma 159 della Legge di Stabilità, avviene con la bolletta di luglio, che comprenderà cumulativamente anche tutte le rate dei mesi precedenti (gennaio-giugno). Significa a luglio (o comunque nella prima bolletta successiva al rpimo lulgio), si pososno addebitare rate di canone RAI solo nel caso in cui ci sia un’utenza residenziale già attiva in data 1 luglio 2016. La determinazione dell’importo da pagare tiene conto dei seguenti fattori: il canone 2016 costa 100 euro, e si paga in dieci rate da 10 euro, che si addebitano il mese successivo. Esempio: la rata di lulgio si paga con la fattura di agosto, o con la prima fattura inviata a partire da agosto (la bolletta elettrica in genere è bimestrale).

Naturalmente, non viene addebitato nulla a coloro che hanno validamento presentato dichiarazione di esenzione, o hanno già pagato il Canone ad esempio con addebito sulla pensione. E’ possibile che l’utenza venga attivata in corso d’anno, nel qual caso non si paga l’intero Canone. L’abbonamento semestrale costa 51,03 euro, quello trimestrale 26,58 euro.

=> Canone RAI in bolletta: sei mesi a 51,03 euro

Ma gli importi cambiano a seconda del mese di attivazione. Vediamo con precisione tutti i casi possibili, dettagliando in tabella la quota che si paga con la prima bolletta successiva al mese di luglio, l’importo del canone per l’intero anno, il numero e gli importi delle rate.

Mese di attivazione Importo prima bolletta luglio Importo Canone RAI 2016 Numero rate Importo rate
Gennaio 51,03 euro 100 euro 10 10 euro
Febbraio 42,88 euro 93,80 euro  9 10,42 euro
Marzo 34,72 euro 85,65 euro  8 10,71 euro
Aprile 26,58 euro 77,50 euro  7 11.07 euro
Maggio 18,43 euro 69,35 euro  6 11,56 euro
Giugno 10,27 euro 61,19 euro  5 12,24 euro
Luglio 53,04 euro  4 13,26 euro
Agosto 44.89 euro  3 14.96 euro
Settembre 36,73 euro  2 18,37 euro
Ottobre 28,59 euro  1 28,59 euro
Novembre 20,44 euro  1  20,44 euro
Dicembre 12,28 euro  1  12,28 euro

Attenzione, ci sono delle ulteriori regole. Le rate, come si vede in tabella, dipendono dal mese di attivazione. Se il contratto dell’energia inizia a ottobre o successivamente, quindi negli ultimi tre mesi dell’anno, le rate non vengono addebitate nel 2016, ma cumulativamente con la prima bolletta 2017. Se prima del mese di luglio l’utente cambia tipologia di bolletta, passando da residente a non residente, non gli verrà addebitato il canone (perché la bolletta di luglio è già per non residenti, e quini non prevede l’inserimento del canone RAI), ma la posizione è segnalata all’Agenzia delle Entrate.

Complesso il caso di un utente con bolletta attiva al primo gennaio 2016, che però la disdice in corso d’anno. Se la disdetta avviene entro il primo luglio, si rientra in uno dei seguenti casi:

  • non risulta altra fornitura attiva: al contribuente non verrà addebitato nulla, le rate che sarebbe tenuto a pagare vengono segnalate all’Agenzia delle Entrate dall’Acquirente Unico (articolo 5 del decreto ministeriale);
  • attivazione nuova bolletta entro fine settembre: si addebita l’intero canone 2016 in una bolletta entro il 30 ottobre 2016;
  • attivazione nuova bolletta fra ottobre e dicembre: a gennaio 2017 si applicano le rate dal mese di attivazione della nuova bolletta (ad esempio, quelle da ottobre a dicembre), mentre quelle mancanti (da gennaio al mese di disdetta) vengono segnalate all’Agenzia delle Entrate dall’Acquirente Unico.

Se invece la disdetta avviene dopo il primo luglio:

  • fornitura attivata entro settembre: si paga l’intero canone 2016, sulla fornitura attiva la primo lulgio si applicano le rate da gennaio a giugno, su quelle successive fino alla disattivazione le rate di competenza, sulla nuova fornitura le rate mancanti;
  • fornitura attivata dopo settembre: si paga l’intero canone 2016. Sulla bolletta attiva a luglio, si addebitano le rate da gennaio a giugno, sulle successive quelle fino al mese di disattivazione, sulla nuova fornitura le rate mancanti ma con la bolletta di gennaio 2017. Se a gennaio 2017 non c’è più un’utenza attiva, si segnalano le rate mancanti all’Agenzia delle Entrate.

Esenzione e non addebito

Come noto, la legge prevede che il contribuente presenti dichiarazione di esenzione, e in questo caso non deve pagare il Canone. Anche qui, ci sono precisazioni da fare: se la dichiarazione di esenzione è per non possesso di televisore, ed è presentata in ritardo, si paga almeno un semestre. Se invece la dichiarazione è motivata dal pagamento del canone da parte di altro membro della famiglia anagrafica, non ci sono scadenze per la presentazione, che è comunque valida per l’intero anno (dando quindi diritto all’esenzione totale). Infine, c’è il caso in cui il non addebito a carico di altro membro della famiglia anagrafica avvenga in data diversa dall’attivazione dell’utenza. In questi casi:

  • data di non addebito, successiva all’attivazione dell’utenza, compresa tra 2 gennaio e 1 luglio 2016: si paga il canone per il primo semestre, non per il secondo;
  • data di non addebito successiva al primo luglio: il canone è dovuto per l’intero anno.