Con la Circolare n. 28/E/2016 l’Agenzia delle Entrate ha fornito un utile vademecum per lavoratori e datori di lavoro in merito alle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 in materia di detassazione dei premi produttività con imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale al 10% e di Welfare aziendale con l’estensione del beneficio alla partecipazione agli utili dell’impresa e la possibilità di ricevere i premi sotto forma di beni e servizi detassati (benefit).
=> Detassazione premi di produttività 2016
A dare attuazione all’articolo 1, commi 182-190, Legge 208/2015 è stato il decreto 25 marzo 2016 emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il quale viene stabilito che le nuove disposizioni valgono per le erogazioni effettuate a partire dal 2016 e si applica anche ai premi di risultato e partecipazione agli utili corrisposti quest’anno ma riferiti al 2015, purché rispettino i requisiti richiesti dalla normativa.
Vincoli
Ricordiamo che il limite delle somme agevolabili è di 2.000 euro lordi al netto dei contributi previdenziali, vincolo che sale a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, nonché la soglia di 50 mila euro di reddito da lavoro dipendente per l’accesso al beneficio del lavoratore.
=> Premi produttività 2016, criteri in Gazzetta Ufficiale
Tale soglia va calcolata al netto di eventuali premi sostituiti, su scelta del dipendente, con i benefit che non concorrono alla formazione del reddito e tenendo conto dei redditi di lavoro dipendente conseguiti nell’anno precedente a quello di applicazione dell’agevolazione, anche se derivanti da più rapporti di lavoro, comprese le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparate. Le somme assoggettate ad imposta sostitutiva non concorrendo alla formazione del reddito complessivo.
=> Welfare 2016: premi e benefit in busta paga
Conversione in benefit per i figli
Tra i chiarimenti forniti dall’Agenzia interessante il passaggio che spiega come siano soggetti a tassazione zero gli importi ed i servizi per i dipendenti che scelgono di convertire i premi di risultato in benefit per i figli, come la scuola, i centri estivi, le gite didattiche, il baby-sitting e le borse di studio o, nel caso di familiari anziani o non autosufficienti, per garantire loro assistenza.
Tali spese verranno rimborsate direttamente in busta paga, purché debitamente documentate, e non concorrono a determinare il reddito del lavoratore, a condizione che si tratti di benefit offerti alla generalità dei dipendenti o a determinate categorie di dipendenti.
=> Convertire premi in benefit, guida pratica
Voucher
Una delle novità di maggiore interesse per i datori di lavoro di minori dimensioni è la possibilità di erogare benefit in forma di voucher, ovvero documenti di legittimazione in formato cartaceo o elettronico che riportino un valore nominale.