L’acconto IMU-TASI da pagare entro il 16 giugno (50% dell’imposta) può essere effettuato applicando una regola semplice: si paga in base alle stesse aliquote applicate nel 2015 e poi si salda in dicembre applicando eventuali differenze deliberate dal Comune nel 2016. Per chi rispolvera il vecchio F24, attenzione a non ripagare la TASI sulla prima casa eliminata dalla Legge di Stabilità (per gli immobili non di lusso). Chi possiede più immobili e per fare prima ricopia il modello di pagamento 2015, deve eliminare le voci relative a prima casa e relative pertinenze. Di contro, chi possiede soltanto un’abitazione principale non deve pagare nessuna imposta sulla casa.
Proponiamo un vademecum operativo per semplificare il più possibile il pagamento dell’acconto IMU-TASI applicando le norme correttamente.
=> Acconto IMU-TASI: come applicare le novità 2016
Aliquote
- In sede di acconto è meglio applicare le aliquote 2015 (come indicato dal Dipartimento delle Finanze, che online mette tutte le delibere comunali) anche se nel proprio Comune di appartenenza ci sono delle nuove delibere 2016, che prevedono aliquote diverse
- Con il saldo di dicembre si effettuerà l’eventuale conguaglio sulla base delle delibere 2016, che possono essere cambiate fino al prossimo 14 ottobre.
TASI
La TASI è stata eliminata dalla Legge di Stabilità soltanto per le prime case non di lusso e relative pertinenze, di conseguenza che possiede immobili accatastati come A1, A8 e A9 dovrà pagare sia la TASI sia l’IMU. Anche in questo caso, il proprietario pagherà in base alle aliquote 2015 ed effettuerà il conguaglio in dicembre. I Comuni non possono però alzare le aliquote IMU-TASI: è consentito confermare la maggiorazione dello 0,08% già applicata nel 2015 ma ci vuole specifica delibera. Nel caso in cui l’amministrazione non la emetta, dalla TASI-IMU 2016 definitiva bisognerà sottrarre questa quota.
=> Acconto IMU-TASI e maggiorazione aliquote
Casi particolari
Infine, ricordiamo quali sono le nuove regole per gli inquilini. Nel caso in cui la casa in affitto sia l’abitazione principale, non pagano la TASI. La tassa sull’immobile la pagherà interamente il proprietario, comprensiva di quota TASI a proprio carico. Se, ad esempio, il Comune per le case in affitto ha stabilito una quota inquilino al 30%, quest’ultimo non pagherà nulla, mentre il proprietario verserà il suo 70%. Nei Comuni che non hanno mai stabilito le quote inquilino/proprietario, si applica automaticamente il 10% all’inquilino e il 90% al proprietario dell’immobile. Se però l’immmobile in affitto non è la prima casa dell’inquilino, anche quest’ultimo continuerà a pagare al propria quota TASI, nella misura stabilita dal Comune, dal 10 al 30%.