Regime dei Minimi e ritenute

di Francesca Vinciarelli

8 Giugno 2016 10:00

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Rientra tra agevolazioni fiscali previste per i contribuenti nel Regime forfetario anche il trattamento delle ritenute d'acconto: ecco come si applica.

I contribuenti che rientrano nel Regime forfetario, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (L.190/2014) come ultima riforma del Regime dei Minimi, non subiscono la ritenuta di acconto e non la operano sui compensi corrisposti. Si tratta di una delle semplificazioni fiscali e contabili delle quali possono beneficiare i forfetari, a patto però che rispettino determinati obblighi dichiarativi.

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Compensi corrisposti

L’esonero dall’operare le ritenute alla fonte a titolo di acconto sul pagamento di compensi, stipendi, provvigioni deriva dal fatto che i contribuenti forfetari non svolgono il ruolo di sostituti d’imposta. Devono però adempiere a determinati obblighi informativi, indicando il dettaglio dei percettori redditi non soggetto a ritenuta, ovvero il codice fiscale del soggetto a cui sono stati corrisposti emolumenti, nel quadro RS del proprio modello UNICO 2016, denominato appunto “Regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni- Obblighi informativi”.

Ricavi percepiti

I ricavi percepiti dai contribuenti forfetari sono sottoposti ad imposta sostitutiva per i redditi, IRAP e addizionali pari al 15% o al 5% a seconda dei casi, per questo motivo non sono soggetti a ritenuta d’acconto. I forfetari sono tuttavia chiamati a rilasciare un’apposita dichiarazione al sostituto di imposta dalla quale risulti che il reddito cui le somme percepite afferiscono è soggetto all’imposta sostitutiva in parola.

=> Regime forfetario: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

In caso di eventuali errori nelle ritenute da parte del sostituto d’imposta, qualora non fosse più possibile correggere il documento che ha dato origine alla ritenuta, è possibile chiedere a rimborso tali somme, con le modalità previste all’articolo 38 del DPR n. 602 del 1973, o richiederne lo scomputo in dichiarazione dei redditi, purché tali importi siano stati regolarmente certificati dal sostituto. In tale evenienza l’importo totale delle ritenute complessivamente subite sui ricavi e compensi afferenti al regime forfetario, andrà indicato per il periodo di imposta 2015, nel rigo RS 40 del modello UNICO 2016 PF, denominato “Ritenute regime di vantaggio casi particolari”, e riportato, ai fini dello scomputo, nel rigo RN33, colonna 4 e/o nel rigo LM41 “Ritenute consorzio”.

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