Entro il 16 giugno si versa l’acconto IMU-TASI 2016, ma come di consueto non mancano i problemi di interpretazione normativa, stavolta sull’applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille sulle aliquote. Tutto nasce dal fatto che la Legge di Stabilità 2016 ha introdotto diversi cambiamenti in materia di tasse sugli immobili, eliminando la TASI sulla prima casa ma anche vietando ai Comuni l’aumento delle aliquote dei due tributi, ragion per cui i contribuenti pagheranno la prima rata 2016 utilizzando le stesse aliquote 2015, ma non senza un dubbio sospeso in materia di maggiorazione.
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Lo 0,08% in più che era stato concesso ai Comuni per il 2014 e 2015, con l’obiettivo di consentire il finanziamento di agevolazioni sulla prima casa, è stato effettivamente prorogato nel 2016 ma prevedendo l’obbligo di specifica delibera. Quindi, se un Comune aveva applicato la maggiorazione TASI 2015 per immobili diversi dalla prima casa, se non ha emesso nuova delibera 2016 allora non potrà riscuotere la maggiorazione.
Non è un caso raro: l’applicazione della maggiorazione TASI dello 0,08% su abitazioni diverse dalla prima casa era stata un’ipotesi frequente, scelta ad esempio nel 2015 da Milano e Roma. Ebbene, la Capitale ha emesso in questo 2016 una nuova delibera con le aliquote, che di fatto recepiscono la maggiorazione. Il Comune d Milano, invece, ha emesso una delibera che si limita a recepire altre novità della Legge di Stabilità (ad esempio in materia di immobili in comodato ai parenti) senza prevedere nulla in materia di maggiorazione TASI. Quindi?
Per evitare confusioni, il contribuente può comunque versare l’acconto del 16 giugno applicando le aliquote 2015 tutti i casi (anche quando c’è una nuova delibera comunale valida per il 2016) per poi effettuare i conguagli in sede di saldo, nel prossimo mese di dicembre. Questa è in tutti i casi l’ipotesi migliore, perché i Comuni hanno tempo fino a ottobre per modificare le delibere. Quindi, versando l’acconto applicando le eventuali nuove norme 2016 si rischia di effettuare un conguaglio, sulla base di eventuali novità successive.
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Proseguiamo con l’esempio del contribuente milanese, che risiede in un Comune senza nuova delibera relativa alla maggiorazione dello 0,08%: può pagare l’acconto in base alle aliquote 2015 e a dicembre effettuare il saldo in base alle eventuali nuove delibere. Nel caso in cui il Comune non emetta in tempo utile una nuova delibera con la proroga della maggiorazione, il saldo di dicembre sarà più basso. La maggiorazione, lo ricordiamo, è pari allo 0,08% e i Comuni l’hanno applicata o alla prima casa, agli altri immobili oppure possono averla distribuita fra le due tipologie (0,04% prima casa, 0,04% altri immobili). In base alla Legge di Stabilità, i Comuni hanno tempo di approvare le delibere fino al 14 ottobre.