Le unioni civili e le convivenze di fatto comportano la formazione di una famiglia anagrafica, eventualmente tenute al pagamento del canone RAI nel caso in cui nella residenza comune sia presente il televisore. Diversamente devono presentare dichiarazione di esenzione entro i termini previsti. Vediamo dunque come si applicano le nuove regole sul canone RAI in bolletta nei nuovissimi casi di unione civile o convivenza di fatto così come regolamentate dalla Legge Cirinnà.
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Il comma 153 della Legge di Stabilità (legge 208/2015) prevede che il canone RAI sia «dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi di cui al primo comma detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica», individuata dall’articolo 4 del Dpr 223/1989. Il quale prevede che una famiglia anagrafica sia rappresentata da persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune. In pratica, la famiglia anagrafica può essere rappresentata da persone conviventi, con residenza nella stessa abitazione, legate da un qualsiasi vincolo affettivo.
L’articolo 11 della Legge Cirinnà prevede la coabitazione fra gli obblighi reciproci che derivano dall’unione civile e l’articolo 12 che i partner fissino la residenza comune. L’articolo 37 specifica che per le convivenze di fatto si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica prevista dal sopra citato articolo 4 del Dpr 223/1989. In parole semplici, sia l’unione civile sia la convivenza di fatto comportano la formazione di una famiglia anagrafica, che dunque applicherà le relative regole in materia di canone RAI.
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Se la coppia possiede un televisore, il canone RAI è pagato dall’intestatario della bolletta elettrica. Se invece non c’è un apparecchio TV, bisogna presentare richiesta di esenzione tramite l’apposita dichiarazione. Nel caso in cui la casa di comune abitazione fosse già precedentemente la residenza di uno dei due partner, quest’ultimo avrà già provveduto a mandare la dichiarazione entro il 16 maggio. Nel caso in cui non l’abbia fatto, c’è tempo fino al 30 giugno per avere l’esenzione relativa al secondo semestre. Non inviando la dichiarazione entro questa scadenza, si pagherà il canone 2016 (dal 2017 il termine annuale è gennaio).
Se la coppia si trasferisce in una nuova abitazione e quindi accende un nuovo contratto di fornitura di energia elettrica, la richiesta di esenzione va inviata entro la fine del mese successivo alla data di attivazione, con effetto dalla data di attivazione della fornitura stessa. Attenzione: nel caso in cui questa scadenza non venga rispettata, valgono i termini previsti per le utenze elettriche già attive (entro il 30 giugno si può chiedere l’esenzione del secondo semestre).
Nel caso in cui i partner siano titolari di diverse utente elettriche, relative alla stessa abitazione, dovranno decidere quale delle due paga il canone e per l’altra presentare la dichiarazione di esenzione compilando il quadro B (destinato alla segnalazione che l’abbonamento televisivo viene pagato su un’altra bolletta). La dichiarazione di esenzione per Canone RAI già addebitato su un’altra bolletta si può presentare in qualsiasi momento e ha automaticamente effetto per tutto l’anno. Contrariamente a quella per non possesso della TV, non va ripresentata ogni anno.
Ricordiamo che il canone RAI si paga sia nel caso in cui la casa sia di proprietà sia nel caso di appartamento in affitto, e solo per la prima casa, quindi per eventuali altri immobili di proprietà o in affitto di uno dei due partner, adibiti a seconda casa, dotati di televisione, non si paga il canone RAI.
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono presenti esempi di compilazione che risolvono i quesiti relativi alle varie situazione dei contribuenti: per comodità, gli esempi si riferiscono sempre a famiglie composte da coniugi, ma di fatto le regole valgono per tutti i tipi di famiglia anagrafica.