La notifica di accertamento fiscale recapitata in Italia al contribuente che risiede in un paese estero, anche fosse in black List, è inesistente: lo ha affermato (sentenza n. 13/1/2016) la CTP di Reggio Emilia, accogliendo il ricorso contro l’Agenzia delle Entrate, in relazione ad un avviso per scostamento di reddito. Per il contribuente sussisteva la nullità in diritto per irregolarità della notifica, mentre il Fisco faceva riferimento all’art. 2 bis del TUIR, secondo cui:
«si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle Finanze da pubblicare in Gazzetta Ufficiale».
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La CTP ha però dato ragione al contribuente. Il ricorrente è infatti cittadino italiano residente all’estero iscritto all’AIRE – Anagrafe Italiana Residenti all’Estero – per cui, come dispone l’art. 60 del DPR n. 600/1973, la notifica ai non residenti va effettuata mediante raccomandata A/R presso la residenza estera, rilevata dai registri dell’Anagrafe.
Nel caso in esame la notifica non ha mai raggiunto il destinatario, come testimoniato dall’annotazione “assenza del destinatario” con procedura per avvenuta giacenza.Con la decorrenza del termine di 10 giorni è terminato l’iter della notifica all’indirizzo errato. Quindi, a detta dei giudici, la notifica diretta all’indirizzo italiano deve considerarsi inesistente e insanabile.