L’articolo 2 del decreto 147/2015 (Decreto Internazionalizzazione) attuativo della Delega di Riforma Fiscale prevede che le imprese possano, presentando un business plan, inoltrare un’istanza di interpello sul trattamento fiscale da applicare all’investimento – a patto che questo non sia inferiore ai 30 milioni di euro – alle eventuali operazioni straordinarie previste e sulla valutazione di norme relative all’abuso del diritto o all’elusione fiscale.
Un nuovo modo di collaborare del Fisco e di garantire alle imprese completa certezza di diritto: la risposta del Fisco, che deve arrivare entro 120 giorni dal ricevimento della domanda, costituisce infatti una sorta di accordo fra le parti, che mette al riparo l’impresa da qualsiasi atto impositivo o sanzionatorio difforme da quanto previsto dalla risposta all’interpello.
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Dopo la pubblicazione del Dm del 29 aprile 2016, che ha definito le modalità applicative del nuovo istituto, ora un provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate n. 77220/2016 fissa le regole per l’invio delle domande da parte delle imprese italiane ed estere che intendano presentare richiesta per l’interpello per i nuovi investimenti effettuati in Italia.
Uffici competenti
Entrando nel dettaglio, la domanda va presentata:
- alla Direzione Centrale Accertamento in caso di contribuenti ammessi al regime dell’adempimento collaborativo (cooperative compliance);
- all’ufficio Interpelli Nuovi Investimenti della Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate in tutti gli altri casi, anche qualora l’istanza sia relativa ai nuovi investimenti eseguiti dai gruppi di società o raggruppamenti di imprese, anche se uno o più dei partecipanti abbiano avuto accesso al regime della cooperative compliance.
Tempistiche
Sulla base del piano di investimento proposto (business plan) e di tutti gli elementi informativi forniti dall’investitore, anche a seguito di eventuali contatti instaurati dall’Agenzia con l’impresa, l’Agenzia risponde al contribuente entro 120 giorni dal ricevimento della domanda. In caso di richiesta di chiarimenti o di ulteriori informazioni/documento, la risposta all’istanza dovrà essere resa entro 90 giorni decorrenti dalla ricezione della documentazione.
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Verifica
La verifica sulla corretta applicazione delle risposte fornite dalle Entrate viene svolta:
- dall’ufficio Grandi Contribuenti o dall’ufficio controlli Fiscali della Direzione Regionale per i soggetti con volume d’affari, ricavi o compensi superiori a 100 milioni di euro;
- dalla Direzione Provinciale ovvero dall’ufficio Grandi Contribuenti o dall’ufficio Controlli Fiscali della Direzione Regionale nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale dell’impresa che effettua l’investimento o il cui patrimonio è oggetto dell’investimento stesso, in caso di soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia;
- dall’ufficio Cooperative Compliance della Direzione Centrale Accertamento, in caso di contribuenti ammessi al regime dell’adempimento collaborativo;
- dalla Direzione Provinciale competente sulla base del domicilio fiscale del contribuente in tutti gli altri casi.
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