La Legge di Stabilità (208/2015) ha esteso al 31 dicembre 2016 la detrazione fiscale del 65% per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, così da abbattere una fetta di IRPEF o IRES. Dal 2017, in assenza di modifiche, l’aliquota agevolata ritorna al 36%. L’agevolazione è concessa a privati (titolari di un diritto reale sull’immobile; condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali; inquilini; soggetti che hanno l’immobile in comodato; familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile, che sostengono spese per i lavori) e imprese (soggetti con reddito d’impresa; associazioni tra professionisti; enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale) che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi. E da precisare che, per le imprese, la detrazione spetta solo per i fabbricati strumentali posseduti o detenuti e comunque direttamente utilizzati nell’esercizio dell’attività d’impresa.
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Interventi
I lavori di riqualificazione possono essere eseguiti su unità immobiliari o edifici residenziali di qualunque categoria catastale anche rurali, compresi gli immobili strumentali. Sono esclusi quelli in costruzione. Il Bonus Energia si applica per:
- interventi di riqualificazione di strutture immobiliari;
- interventi sugli involucri degli edifici;
- installazione di pannelli solari per produrre acqua calda destinata a usi domestici, produttivi e ricreativi;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale nonché acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili; acquisto e posa in opera di schermature solari.
Inoltre, per il 2016, la detrazione fiscale può essere fruita anche per le spese di acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza di impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda e climatizzazione delle abitazioni.
=> Bonus Energia, cessione credito del condomino
Detrazione
La detrazione si calcola sul totale della spesa, tenendo conto dei seguenti importi massimi:
- riqualificazione energetica: € 100.000
- interventi su involucri edilizi: € 60.000
- Installazione di pannelli solari: € 60.000
- sostituzione impianti di climatizzazione: € 30.000
- schermature solari: € 30.000
- caldaie a biomasse: € 60.000
Non è previsto alcun limite per l’installazione e messa in opera di dispositivi multimediali.
La detrazione si ripartisce in 10 quote annuali di pari importo, recuperata in dichiarazione dei redditi a partire dall’anno in cui le spese sono sostenute, indipendentemente dal valore massimo di detrazione e fino a che si trova capienza nell’imposta annua che risulta dalla dichiarazione. La parte precedente va inevitabilmente persa.
Requisiti
Fra le condizioni per fruire del bonus si ricorda il pagamento tramite bonifico bancario o postale dal quale risulti causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione e partita IVA o codice fiscale del percipiente. Il contribuente dovrà conservare (da esibire in caso di controllo) l’asseverazione sulla rispondenza dell’intervento ai requisiti previsti, redatta da un tecnico abilitato. Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre inviare all’Enea (in via telematica dal sito www.acs.enea.it, che rilascia ricevuta informatica), per gli interventi che lo richiedono, i dati contenuti nell’Ape e la scheda informativa dei lavori eseguiti.