Anche quest’anno, arrivati alla scadenza del 16 giugno per la prima rata IMU e TASI 2017, è tutto abbastanza facile: grazie alla esenzione TASI sulla prima casa, resta da valutare il dovuto ‘IMU-TASI sugli altri immobili. L’IMU si paga in caso di possesso di qualunque immobile, terreno o area edificabile (escluse abitazioni principali non di lusso, fabbricati rurali strumentali e terreni montani). La TASI è dovuta invece per qualunque immobile che venga effettivamente utilizzato, mentre sono esenti terreni, prime case non di lusso e relative pertinenze, anche in caso di inquilini in affitto.
Quanto si paga? Applicando per l’acconto le aliquote 2016. Come verificarle? Consultando il sito web del Comune dove è situato l’immobile: nelle rispettive sezioni dedicate alle tasse immobiliari, vengono specificate le aliquote e i metodi di calcolo per l’acconto e per il saldo 2017.
Aliquote
Per consultare rapidamente le aliquote 2016 ed eventuali nuove delibere 2017 è utile lo strumento ufficiale dal Dipartimento delle Finanze, che pubblica tutti i regolamenti comunali emanati entro le scadenze di legge (vai al motore di ricerca).
Cliccando sul pulsante “Delibere aliquote IMU e TASI” si accede al servizio telematico IUC(IMU-TARI-TASI)/IMI/IMIS: Regolamenti e delibere aliquote/tariffe
Selezionando il Comune di appartenenza (è possibile farlo direttamente o cliccare sulla Regione e poi selezionare il Comune dall’elenco che compare). Se si sceglie di consultare le delibere 2017, appare la dicitura:
“il versamento della prima rata dell’IMU 2017 e della prima rata della TASI 2017 deve essere effettuato entro il 16 giugno 2017 sulla base dei regolamenti e delle delibere di determinazione delle aliquote applicabili, con riferimento a ciascuno dei due tributi, per l’anno 2016“.
Per consultare le delibere 2016, quando si seleziona il Comune bisogna scegliere anno delibera 2016. Esiste anche il pulsante relativo al 2016 ma le eventuali delibere già approvate non servono per l’acconto di giugno.
Attenzione: qualora non siano state emanate delibere valide nel 2016 o negli anni precedenti, il servizio mostrerà le ultime delibere contenenti le aliquote da applicare (es.: 2013, ecc.)
Calcolo
Ci sono poi una serie di strumenti online, fra i quali quello di PMI.it. Bisogna inserire i dati relativi al proprio immobile, compilando gli appositi campi, e il sistema calcola l’importo dell’imposta. E’ tuttavia necessario conoscere già l’aliquota da applicare in base alla delibera del Comune in cui si trova l’immobile, che è possibile consultare cliccando sul pulsante “cerca delibere“. Si arriva sulla pagina generale del servizio del Dipartimento delle Finanze dalla quale si può inserire il Comune di appartenenza (bisogna ricordarsi di selezionare l’anno).
=> IMU-TASI 2016: calcolatore online di PMI.it
Fra gli altri calcolatori online, segnaliamo quello di amministrazionicomunali.it, che consente anche di stampare il modello F24. Qui, non è necessario conoscere l’aliquota, inserendo nello spazio apposito il codice del comune in cui si trova l’immobile, il sistema fornisce automaticamente l’aliquota. Analogo servizio su Riscotel.it, anch’esso utilizzabile senza conoscere le aliquote: quando si digita il Comune, il sistema seleziona le aliquote applicabili: nel caso in cui risulti che le aliquote non sono verificate, bisogna cercarsele manualmente selezionando il pulsante relativo alla consultazione delle delibere IUC del proprio Comune, che rimanda al portale del Dipartimento delle Finanze.
Conguagli
Come l’anno scorso, il contribuente potrebbe teoricamente scegliere di pagare l’acconto 2017 applicando le nuove aliquote eventualmente già deliberate dal proprio Comune. Per conoscerle, bisogna scegliere l’anno 2017 se si passa dal sito del Dipartimento delle Finanze. Oppure si verifica direttamente presso il Comune di appartenenza. Nei casi in cui le aliquote siano state ridotte, questa è la soluzione più conveniente. Si rischia però di dover poi fare un conguaglio più alto a dicembre, perché i comuni fino a ottobre hanno tempo per cambiare le delibere IMU-TASI.
Esenzioni
La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto una serie di cambiamenti di cui tener conto anche quest’anno: le imprese non pagano più l’IMU sugli imbullonati ed è cambiata la legge sull’esenzione IMU terreni agricoli. Ricordiamo tutti gli immobili esenti da imposte:
- prima casa e pertinenze (escluse le categorie A1, A8 e A9): TASI abolita dalla Legge di Stabilità;
- immobili equiparati alla prima casa da regolamento comunale (esempio: abitazione di anziani o disabili che hanno residenza in una casa di riposo o di cura);
- casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di separazione legale, divorzio, annullamento;
- fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola;
- terreni di imprenditori agricoli e coltivatori diretti, oppure che si trovano nei terreni montani o parzialmente montani;
- imbullonati imprese: dopo aver comunicato la variazione catastale, escludendo i macchinari fissi al suolo dalla superficie;
- unità immobiliare di cooperative edilizie a proprietà indivisa e adibite a prima casa;
- unico immobile del personale di forze dell’ordine, polizia, vigili del fuoco, che non vi dimori abitualmente, e che non sia dato in affitto;
- fabbricati destinati ad alloggi sociali.