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Raddoppio termini accertamento, quando è legittimo

di Filippo Davide Martucci

20 Maggio 2016 09:29

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Il Fisco deve rispettare precise scadenze per notificare un accertamento per reati tributari: ecco quando è ammesso il raddoppio dei termini.

Con sentenza n. 51/5/2016, la CTP di Brescia ha chiarito l’utilizzo dei termini maggiori nell’ambito della notifica di accertamento fiscale: è consentito il raddoppio dei termini solo se il reato tributario è configurabile nei suoi elementi oggettivi e soggettivi. Il caso trae origine da un tentativo di recupero IVA ritenuta indebitamente detratta per fatture inesistenti. A seguito di mediazione, la ricorrente si costituiva in giudizio rilevando l’illegittimità dell’atto in quanto l’Agenzia sarebbe decaduta da ogni potere impositivo.

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La CTP ha accolto il ricorso, sostenendo che l’emissione di un avviso di accertamento oltre i termini ordinari deve essere subordinato alla verifica della sua legittimità, ossia è necessario accertare l’esistenza dell’obbligo di denuncia penale da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio.

Normativa

In generale, ai fini della certezza del diritto e della effettività della tutela del contribuente, il Legislatore ha imposto all’Amministrazione Finanziaria, ai fini della notifica degli accertamenti tributari, precisi termini decadenziali entro cui deve, obbligatoriamente, compiersi l’attività degli enti accertatori.

La disciplina, contenuta nel DPR n. 600/78, art. 43, dispone che la notifica degli atti tributari relativa a un determinato periodo di imposta deve avvenire, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 dicembre del quarto o quinto anno successivo – a seconda della tipologia di violazione contestata – al periodo di imposta accertato. Va però osservato che il terzo comma dello stesso art. 43 prevede una specifica deroga:

«in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione».

Con la conseguenza che la violazione contestata deve costituire o può configurare un fatto di reato penalmente rilevante e per il quale il Legislatore ha previsto obbligo di denuncia di cui all’art. 331 c.p.p. Nel caso vadano a configurarsi le fattispecie citate, i termini per la notifica dell’accertamento raddoppiano, passando da 8 a 10 anni a seconda del tipo di violazione.

Deve però essere precisato che i termini lunghi di cui al terzo comma dell’art. 43 non hanno carattere discrezionale, quindi l’amministrazione non può, una volta scaduto il termine ordinario, usare a proprio vantaggio il raddoppio dei termini per notificare accertamenti per i quali è incorsa la decadenza.