Con il Messaggio n. 2084/2016, l’INPS ha indicato i documenti da allegare alla domanda di accesso al Fondo di garanzia per il TFR (art. 2 L. 297/82) e per i contributi di previdenza complementare (art. 5 D.lgvo 80/92). La domanda di accesso alle prestazioni deve essere inoltrata dagli interessati tramite l’applicazione “Domanda Fondo di garanzia”, disponibile tra i servizi online dell’INPS, ora integrata con una funzione che consente di allegare la documentazione richiesta.
=> Rimborso TFR e stipendi: il Fondo di Garanzia INPS
Fondi di garanzia
I Fondi di garanzia presso l’INPS hanno l’obiettivo di assicurare ai lavoratori subordinati il pagamento del Trattamento di Fine Rapporto e di altri crediti di lavoro (ultime 3 mensilità), nonché il versamento dei contributi, dovuti e omessi, alle forme di previdenza complementare, in caso di insolvenza del datore di lavoro.
Documenti da allegare
In caso di fallimento:
- copia autentica (anche per estratto) dello stato passivo reso esecutivo;
- dichiarazione sostitutiva dell’attestazione della Cancelleria che il credito non è stato oggetto di opposizione o di impugnazione ai sensi dell’art. 98 LF;
- copia autentica del decreto che ha deciso l’eventuale azione di opposizione o impugnazione riguardante i crediti del lavoratore;
- modello SR52 (per la liquidazione del TFR e dei Crediti di lavoro) e/o Modello SR95 (per la liquidazione delle omissioni contributive alla previdenza complementare) sottoscritti dal responsabile della procedura;
- copia della domanda di ammissione al passivo completa di documentazione (conteggi, copia dei cedolini paga etc.);
- modello SR98 sottoscritto dal legale rappresentante del Fondo di previdenza complementare;
- copia del documento di identità;
- mandato di assistenza e rappresentanza.
=> TFR garantito anche senza fallimento
In caso di concordato preventivo:
- copia autentica del decreto di omologazione di cui all’art. 180 L.F.;
- copia della comunicazione di cui all’art. 171 LF “Convocazione dei creditori” ricevuta dal commissario giudiziale, in cui sia possibile evincere l’ammontare del credito, il privilegio riconosciuto e la proposta del debitore;
- modello SR52 (per la liquidazione del TFR e dei Crediti di lavoro) e/o Modello SR95 (per la liquidazione delle omissioni contributive alla previdenza complementare) sottoscritti dal Commissario Giudiziale o dal liquidatore nominato dal Tribunale in caso di concordato con cessione dei beni;
- copia dei prospetti paga relativi alle mensilità richieste;
- copia del documento di identità;
- mandato di assistenza e rappresentanza.
In caso di datore di lavoro assoggettato a procedura in un altro Stato membro dell’Unione Europea:
- copia autentica dello Stato Passivo munita di traduzione legale (da cui si deve evincere, in maniera inequivocabile, che le somme sono dovute a titolo T.F.R. e/o di retribuzione per i mesi per i quali viene richiesto il Fondo di Garanzia);
- dichiarazione del Tribunale (o del responsabile della procedura) munita di traduzione legale che attesti che lo stato passivo è definitivo ovvero non è soggetto, per quanto riguarda il credito del lavoratore, a modifiche;
- modello SR54 da compilare e sottoscrivere a cura del lavoratore in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
- copia dei cedolini stipendiali relativi al T.F.R. ed alle mensilità di retribuzione per le quali si chiede l’intervento del Fondo di Garanzia;
- copia della lettera o contratto di assunzione e della lettera di licenziamento;
- copia del documento di identità;
- mandato di assistenza e rappresentanza.
In caso di datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale:
- modello SR53 (per la liquidazione del TFR e dei Crediti di lavoro) e/o Modello SR96 (per la liquidazione delle omissioni contributive alla previdenza complementare);
- decreto del Tribunale di reiezione dell’istanza di fallimento;
- originale del titolo esecutivo in base al quale è stata esperita l’esecuzione forzata;
- copia del ricorso sulla base del quale è stato ottenuto il titolo esecutivo, completo di allegati;
- copia del/dei verbale/i di pignoramento negativo;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta che, dagli atti della Conservatoria dei registri immobiliari, il datore di lavoro non risulta proprietario di beni immobili nei luoghi di nascita e di residenza; ovvero che il datore di lavoro risulta titolare di beni immobili (da indicare specificatamente) ma che gli stessi sono gravati da ipoteche in misura superiore al valore del bene;
- copia del documento di identità;
- mandato di assistenza e rappresentanza.
In caso di eredità giacente:
- modello SR53 (per la liquidazione del TFR e dei Crediti di lavoro) e/o Modello SR96 (per la liquidazione delle omissioni contributive alla previdenza complementare);
- originale del titolo esecutivo con il quale sono stati riconosciuti i crediti del lavoratore per TFR, crediti di lavoro e contributi omessi alla previdenza complementare;
- copia autentica dello stato di graduazione di cui all’art. 499 c.c., del riparto finale e del provvedimento di chiusura della liquidazione;
- copia del documento di identità;
- mandato di assistenza e rappresentanza.
In caso di apertura di una procedura di liquidazione del patrimonio di cui all’art. 14-ter L. 3/2012:
- copia del decreto del Tribunale che dichiara aperta la procedura di liquidazione ex art. 14-ter L. 3/2012;
- copia autentica dello Stato Passivo definitivo redatto dal liquidatore o dal giudice incaricato;
- modello SR52 (per la liquidazione del TFR e dei Crediti di lavoro) e/o Modello SR95 (per la liquidazione delle omissioni contributive alla previdenza complementare) compilato e firmato dal Liquidatore nominato dal Tribunale;
- copia del decreto di chiusura della procedura (se ricorre il caso);
- copia autentica dei provvedimenti di riparto delle somme ricavate dalla liquidazione (se ricorre il caso);
- copia del documento di identità;
- mandato di assistenza e rappresentanza;
Documenti da allegare quando la domanda è presentata dagli eredi del lavoratore (in aggiunta a quelli previsti per lo specifico tipo di intervento). In caso di successione legittima:
- dichiarazione sostitutiva del certificato di morte e dello stato di famiglia alla data del decesso del lavoratore dante causa;
- atto di notorietà attestante: 1) le generalità del de cuius, comprensive del luogo e della data di nascita, dello stato civile e del luogo di ultima residenza e domicilio; 2) generalità di tutti gli eredi; 3) che tra il de cuius ed il coniuge superstite non è stata pronunciata sentenza di separazione, passata in giudicato, con addebito a carico del coniuge separato; 4) l’indicazione delle persone che hanno la rappresentanza o l’assistenza di minori o di incapaci, ove vi siano tra gli aventi diritto alla successione; 5) l’indicazione delle persone di cui non consti in modo certo l’esistenza in vita (scomparsi, assenti, morti presunti), ove vi siano tra gli aventi diritto alla successione; 6) che trattasi di successione legittima, non avendo il de cuius disposto con testamento della prestazione domandata;
- modello SR22 – Delega alla riscossione in favore di uno solo degli eredi (eventuale).
In caso di successione testamentaria:
- copia autentica del testamento pubblico o del verbale di pubblicazione del testamento olografo o segreto, contenente il certificato di morte;
- documentazione che dovesse risultare necessaria in base al contenuto delle disposizioni testamentarie (istituzione di erede o legato);
- modello SR22 – Delega alla riscossione in favore di uno solo degli eredi (eventuale);
=> Trattamento Fine Rapporto: tassazione TFR e novità
Documenti da allegare alla domanda – in aggiunta a quelli previsti per il tipo di intervento – in presenza di cessione del TFR:
- copia del contratto di cessione;
- modello SR131 compilato e sottoscritto dal lavoratore e dal cessionario del credito per TFR.
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