In caso di dichiarazione dei redditi congiunta, il credito di imposta IRPEF di uno dei due coniugi può essere utilizzato in compensazione dall’altro. Questo vale anche se il credito d’imposta è maturato per il versamento delle ritenute operate per il lavoro prestato nell’impresa del coniuge. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza 8533/2016.
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I Giudici ricordano che la Legge n. 144/1997, art. 17, concede ai coniugi (non legalmente separati) di presentare un’unica dichiarazione dei redditi, opzione a seguito della quale:
“Ai fini della liquidazione della imposta sul reddito delle persone fisiche risultanti dalla dichiarazione presentata a norma del precedente comma, le imposte commisurate separatamente sul reddito complessivo di ciascun coniuge si sommano, è le detrazioni., nonché le ritenute ed i crediti di imposta si applicano sul loro ammontare complessivo”.
In più, ai sensi della stessa norma:
“Gli accertamenti in rettifica sono effettuati a nome di entrambi i coniugi” i quali “sono responsabili RGN 2328/09 Corte di Cassazione – copia non ufficiale in solido per il pagamento dell’imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito”.
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Dunque, spiega la Cassazione:
“Dal sistema esposto, si evince che la unificazione delle posizioni dei coniugi si verifica esclusivamente sul piano della imposizione fiscale complessiva, ed unicamente con riferimento alle componenti che consentono la riduzione della stessa, come detrazioni, ritenute, crediti di imposta, che, originariamente propri di ciascun coniuge, vengono in tal modo applicate non già alle singole posizioni, ma sull’ammontare complessivo delle imposte calcolate sui redditi dei dichiaranti. Ha pertanto errato la CTR nel ritenere illegittima la compensazione tra il debito IRPEF del dichiarante e il credito IRPEF del coniuge”.
Fonte: Corte di Cassazione – sentenza 8533/2016.