Esenzione IRAP per professionisti che impiegano un solo collaboratore con mansioni di segreteria o meramente esecutive con la sentenza n. 9451/2016 la Corte di Cassazione torna ad occuparsi di IRAP e sussistenza dell’autonoma organizzazione.
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Il caso
A riconoscere al professionista il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni dal 2000 al 2004, rigettando l’appello dell’Agenzia delle Entrate, era stata una sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, avendo rilevato che nello svolgimento dell’attività professionale il contribuente si avvaleva “solo di un lavoratore dipendente con mansioni di segretario e di beni strumentali minimi”. Questa presenza minimale di strumenti e di collaborazione non costituiva, secondo la CTR, autonoma organizzazione ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 446/97.
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Diversamente per l’Agenzia delle Entrate la presenza di un dipendente e di beni strumentali rappresentavano presupposto di autonoma organizzazione, requisito necessario ai fini dell’IRAP, per questo motivo ricorreva in Cassazione. A dar ragione all’Agenzia delle Entrate erano diverse sentenze della Cassazione, secondo le quali il requisito di autonoma organizzazione sussiste anche in presenza di un solo dipendente, anche se part-time ovvero addetto a mansioni generiche.
Un orientamento più recente, invece, prevede che per verificare la sussistenza del presupposto venga accertata l’attitudine del lavoro svolto dal dipendente a potenziare l’attività produttiva. L’ultima sentenza della Cassazione si pone su quest’ultima linea e, respingendo il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate, ha richiamato il principio secondo il quale si parla di autonoma organizzazione in caso di esistenza di uno o più elementi suscettibili di combinarsi con il lavoro dell’interessato, potenziandone le possibilità, un insieme di fattori tale da porre il professionista in una condizione più favorevole di quella in cui si sarebbe trovato senza di esso.
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Dunque,sottolinea la Corte Suprema, perché vi sia autonoma organizzazione, le attività esercitate dal collaboratore non occasionale devono fornire un apporto significativo e devono combinarsi con quello che è il proprium della specifica professionalità espressa nell’attività esercitata. Si tratta nello specifico di mansioni professionali in grado di potenziare l’attività del contribuente e non di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all’attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o, appunto, generico.
Corte di Cassazione Sezioni Unite – Sentenza N. 9451/2016.