Nuove aliquote IVA compensative per le imprese che applicano il regime speciale agricoltura: si tratta delle percentuali di compensazione alzate dalla Legge di Stabilità 2016, a partire dal primo gennaio e su cui ora interviene la circolare applicativa dell’Agenzia delle Entrate (19/E del 6 maggio 2016). Il Fisco ricorda che le normative europee, in particolare l’articolo 296 della Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, consentono la possibilità di prevedere modalità semplificate IVA per le attività agricole.
=> Imprenditore agricolo: Guida all’avvio
Il riferimento nella normativa italiana è l’articolo 34 del Dpr 633/1972, che richiede una serie di requisiti (le imprese possono comunque decidere di optare per il regime ordinario). Chi aderisce al regime speciale all’atto della vendita dei prodotti agricoli espressamente indicati nella Tabella A, Parte I, allegata al Dpr 633/1972 applicano le aliquote previste per le cessioni, mentre all’atto della determinazione dell’imposta, in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale, detraggono un importo corrispondente alle “percentuali di compensazione” calcolate sulle vendite degli stessi prodotti agricoli venduti.
Su queste percentuali è intervenuta la Legge di Stabilità e il decreto del 26 gennaio. Le nuove aliquote IVA di compensazione sono le seguenti:
- latte fresco non concentrato né zuccherato e non condizionato per la vendita al minuto, esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati: 10%;
- altri prodotti al punto 9 della tabella A parte prima, escluso il latte fresco non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie: 10%;
- animali vivi di specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo: 7,65%. Questa nuova percentuale di compensazione vale solo per il 2016;
- animali vivi di specie suina: 7,95%. Anche qui, nuova aliquota IVA di compensazione valida solo per il 2016.
Ci sono una serie di regole da tenere presente relative al momento di effettuazione dell’operazione. Nel caso di passaggi dei prodotti agricoli ed ittici (sempre compresi nella tabella sopra citata) da parte delle cooperative (produttori soci, associati o partecipanti), il momento di effettuazione dell’operazione coincide con il pagamento del prezzo al produttore agricolo associato. Quindi, se ad esempio la consegna è avvenuta nel 2015, ma il prezzo è stato pagato nel 2016, si possono applicare le nove aliquote IVA di compensazione.
=> Fattura: il vademecum completo
Per le cessioni degli stessi prodotti agricoli, al di fuori dei passaggi delle cooperative e degli altri organismi associativi, il momento impositivo segue le regole generali dell’imposta. Quindi, se la fatturazione è immediata, rileva il momento della consegna o spedizione dei beni, mentre in caso di fatturazione differita, rileva il momento di emissione della fattura. La stessa soluzione si applica ai contratti di somministrazione (per i quali il momento impositivo si identifica con il pagamento e non con la consegna del bene) e per le consegne di beni con prezzo da determinarsi (la fattura può essere emessa entro il mese successivo alla determinazione del prezzo). Il momento di effettuazione dell’operazione si considera anticipato se prima della determinazione del prezzo vengono emesse fatture o sono eseguiti pagamenti, anche parziali, dei corrispettivi.