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Guida detrazione spese di istruzione nel 730

di Alessandra Caparello

4 Luglio 2017 10:07

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Tutte le spese di istruzione detraibili in dichiarazione dei redditi 2017, con i tetti massimi di spesa agevolabile e i codici per la compilazione del 730: novità e istruzioni.

La detrazione IRPEF del 19% sulle spese di istruzione sostenute dal contribuente è stata modificata dalla Legge di Stabilità 2016 (208/2015) e ancor prima dalla 107/2015. Nella Circolare 7/E/2017 dell’Agenzia delle Entrate, inoltre, vengono forniti tutti i tetti massimi di spesa detraibili per le spese sostenute nel 2016 e i dettagli sulle voci di costo che consentono di portarle correttamente in detrazione nella dichiarazione dei redditi (730/2017).

=>Speciale Dichiarazione dei Redditi

Vecchia disciplina

Fino al periodo d’imposta 2014, era l’articolo 15, comma 1, lett. e), del TUIR che riconosceva al contribuente la detrazione d’imposta sulla frequenza di corsi di: istruzione secondaria e universitaria; perfezionamento e/o specializzazione universitaria (compresa l’iscrizione fuori corso) pubblica e privata, italiana o straniera; dottorato di ricerca presso le Università; Master; Scuole di specializzazione per l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole statali o paritarie (RM 4.3.2008 n. 77/E) e preselezioni per l’accesso a determinati corsi universitari; tasse per l’iscrizione ad Istituti Tecnici Superiori.

Modifiche ex Legge 107/2015

La Legge 13 luglio 2015 n. 107, in vigore dal 16 luglio 2015, ha modificato l’art. 15 del TUIR prevedendo la detrazione IRPEF sulle spese di:

  • istruzione universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali (articolo 15, comma 1, lettera e) TUIR)
  • scuola dell’infanzia del primo ciclo e secondaria di secondo grado, per un importo annuo non superiore a 540 euro per alunno o studente (articolo 15, comma 1, lettera e)- bis TUIR)

Per effetto della nuova lett. e-bis) dell’art. 15, co. 1 del TUIR, la detrazione si applica su un importo annuo fisso, per quest’anno non superiore a 564 euro per alunno o studente, in relazione alle spese per la frequenza di:

  • scuole dell’infanzia
  • primo ciclo di istruzione,
  • scuole secondarie di secondo grado.

La nuova disciplina si applica sia alle scuole statali che paritarie private e degli enti locali, appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all’art. 1 della L. 10 marzo 2000 n. 62.

=> Detrazione figli a carico: regole e agevolazioni in dichiarazione dei redditi

Asilo nido

Sono detraibili anche le spese per  la frequenza di asilo nido (Rigo E8/E10, cod. 33), di cui all’Art.2, comma 6, Legge n.203 del 2008, comprendendo anche le classi “primavera” e i casi comprovati di “Tagesmutter”.  L’importo massimo detraibile è pari a 632 euro per ciascun figlio, ripartito tra i genitori in base all’onere sostenuto. Vi rientrano le spese indicate nella CU 2017 (punti da 341 a 352) con il codice 33.

Modifiche dal 2016

La Legge di Stabilità 2016 è intervenuta sulla medesima detrazione prevedendo che si applichi per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso:

  • università statali,
  • università non statali, italiane o straniere, in misura non superiore a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del MIUR, da emanarsi entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle università statali.

Con DM 23 dicembre 2016 n. 993, è stato individuato l’importo massimo delle spese universitarie detraibili per l’anno 2016 ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. e), del TUIR, distinti per area disciplinare e regione:

spese_detraibili

Per la frequenza di corsi post-laurea l’importo massimo è indicato nella seguente tabella:

post_laurea

Erogazioni liberali

Sono detraibili del 19% (senza limite di importo) le erogazioni liberali a favore di:

  • istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla Legge n. 62/2000;
  • istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università, finalizzate all’innovazione tecnologica, edilizia scolastica e universitaria, ampliamento dell’offerta formativa.

Tale detrazione spetta se il versamento è eseguito tramite banca, ufficio postale o altri sistemi di pagamento tracciabili (bancomat, carte di credito prepagate, assegni bancari e circolari).
La detrazione per le spese di istruzione non è cumulabile con quella per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per ampliamento di offerta formativa (art. 15 comma 1 lett. i-octies del TUIR).

Importo spese

L’Agenzia delle Entrate ha indicato quali spese per la frequenza scolastica, sono ammesse in detrazione con tetto limite e quali le erogazioni liberali agli istituti scolastici, già ammesse in detrazione senza limite di importo.

  • Erogazioni senza limiti: innovazione tecnologica (es.: cartucce stampanti), edilizia scolastica (es.: piccoli lavori di manutenzione o riparazione), ampliamento offerta formativa (es.: fotocopie per verifiche o approfondimenti).
  • Detrazioni con limite: tasse, contributi obbligatori e volontari, altre erogazioni deliberate da istituti scolastici o loro organi e sostenute per la frequenza scolastica ma non per le finalità di cui sopra (tassa di iscrizione, di frequenza e spesa per la mensa scolastica).

=> Dichiarazione: il dettaglio delle spese universitarie

Documenti da conservare

Il contribuente deve conservare ricevute o quietanze di pagamento con gli importi sostenuti. Nel caso di pagamento in contanti, altre modalità o buoni mensa, la spesa potrà essere documentata tramite attestazione che certifichi la spesa. Per le spese riguardanti gite scolastiche, corsi di lingua e teatro, assicurazione scolastica e altri contributi per ampliare l’offerta formativa, basta la ricevuta o quietanza di pagamento con gli importi sostenuti. Se il pagamento è stato effettuato nei confronti di soggetti terzi, allora serve l’attestazione dell’istituto scolastico, dalla quale risulti anche la delibera di approvazione e i dati dell’alunno o studente.

Compilazione 730

Se si utilizza il 730 ordinario, nel Quadro E – “Oneri e Spese”, righi E8-E10, possono essere inseriti i seguenti codici.

  • 12 – frequenza scuole infanzia, primo ciclo e secondaria di secondo grado, fino a 564 euro annui per alunno o studente.
  • 13 – frequenza di corsi di istruzione universitaria statali e non, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri.

La Circolare 7/E delle Entrate chiarisce poi che rientrano tra le spese detraibili con il codice 12 (contributi volontari ed erogazioni liberali deliberate dagli istituti) le spese per:

  • mensa scolastica;
  • servizi integrativi (es.: assistenza al pasto, pre e post scuola, anche se comunale);
  • gite scolastiche;
  • assicurazione della scuola;
  • ogni contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza).

Se si utilizza il 730 precompilato online sul sito dell’Agenzia delle Entrate e disponibile dal 15 aprile, tra le spese già inserite si possono trovare anche quelle di istruzione. Fino al 24 luglio è possibile accettare o modificare il modello, presentandolo via web.

Per approfondimenti: Circolare 7E/2017 Agenzia delle Entrate