Per beneficiare delle sanzioni ridotte dopo una accertamento fiscale non è obbligatorio definirne tutti i rilievi, come nei processi verbali di constatazione: lo precisa la Commissione tributaria di II grado di Bolzano (sentenza 3/2/2016 dell’8 gennaio 2016), analizzando il ricorso di una società contro due avvisi di accertamento concernenti diversi rilievi e contestazioni, impugnati solo parzialmente.
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Con sentenza n. 21/01/2013, la Commissione di Primo Grado, riconoscendo i versamenti effettuati dalla società prima della presentazione dei ricorsi contro gli avvisi di accertamento, e quindi accogliendo in parte il suo ricorso, manteneva però inalterata la pretesa per i 2/3 delle sanzioni che, secondo l’Ufficio, potevano essere ridotte solo in caso di omessa impugnazione dell’avviso di accertamento.
L’Agenzia delle Entrate proponeva appello contro la decisione, respinta però dalla Commissione di II grado di Bolzano. Se è vero che l’art. 15 del D.Lgs. 218/1197 dispone che:
«le sanzioni irrogate per le violazioni sono ridotte a un terzo se il contribuente rinuncia ad impugnare l’avviso»,
la norma non richiede espressamente una adesione totale al contenuto dell’avviso di accertamento per beneficiare della riduzione delle sanzioni, mentre – al contrario – l’integrale adesione è espressamente richiesta dall’art. 5 bis, comma 2, del medesimo decreto in tema di verbali di constatazione.
Secondo i giudici, quindi, il contribuente può beneficiare della riduzione delle sanzioni, ben potendo la definizione concernere anche solo taluno dei rilievi, a condizione che gli stessi non siano poi oggetto di impugnazione.