Il “Bonus famiglie numerose” istituito dalla Legge di Stabilità 2015 (articolo 1, legge n. 190/2014) prevede l’erogazione da parte dell’INPS di 500 euro in favore delle famiglie numerose, ovvero con un numero di figli minori pari o superiore a quattro, con una situazione economica corrispondente a un valore ISEE non superiore a 8.500 euro annui. Con la Circolare INPS n. 70/2016 l’Istituto ha fornito ulteriori informazioni relative all’erogazione del Bonus a fronte della recente emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35/2016 contenente le disposizioni attuative del “Bonus quarto figlio”.
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Si tratta di uno degli interventi a sostegno del reddito delle famiglie, volto a contribuire alle spese per il mantenimento dei figli, riconosciuto ai nuclei familiari già beneficiari dell’assegno per i tre figli minori. Per accedere al Bonus quarto figlio è sufficiente la domanda già presentata per la concessione dell’assegno per i tre figli minori relativo all’anno 2015 e non è, pertanto, richiesta un’apposita domanda dell’interessato.
Accesso al Bonus
Infatti, spiega l’INPS, il DPCM ha ritenuto opportuno utilizzare, ai fini dell’erogazione del Bonus quarto figlio, lo strumento dell’assegno al nucleo familiare con tre figli minori di cui art. 65 della legge n. 448 del 1998 in quanto quest’ultimo consiste in una misura analoga per natura e platea di beneficiari:
“Entrambe le prestazioni sono concesse in presenza di una situazione economica delle famiglie rappresentata dal valore dell’indicatore ISEE e, inoltre, la soglia ISEE per l’assegno al nucleo familiare con tre figli minori di cui all’articolo 65, della Legge n. 448 del 1998, è leggermente superiore a quella stabilita per l’accesso al beneficio in oggetto. In particolare, con Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015, per l’anno 2015, il valore dell’ISEE che determina il limite entro il quale è consentito l’accesso all’assegno concesso dal Comune è stato fissato in euro 8.555,99.Si è ritenuto quindi che, al fine di ridurre al minimo gli oneri in capo ai beneficiari, nonché le spese amministrative e di gestione del beneficio, nuclei già beneficiari dell’assegno di cui all’articolo 65 citato, in presenza di una DSU comprensiva di almeno quattro figli minori, potessero essere destinatari anche della misura in esame, realizzando così un più efficiente ed efficace impiego delle risorse disponibili”.
In particolare l’articolo 2 del DPCM prevede che l’INPS riconosca il beneficio direttamente al momento dell’erogazione dell’assegno per il nucleo con tre figli minori se, nel corso dell’anno 2015, è stata presentata una DSU dalla quale risulti un nucleo familiare con almeno quattro componenti di età inferiore a 18 anni e dalla quale sia derivato un ISEE non superiore a 8.500 euro.
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Scadenze prorogate
Con la stessa circolare l’INPS informa inoltre che è stato prorogato al 31 maggio 2016 il termine per la presentazione della DSU aggiornata con l’indicazione del quarto figlio minore nel nucleo. Questo perché il DPCM (articolo 2) ha disposto che, in caso di ingresso del quarto figlio successivamente alla presentazione della domanda di assegno per nucleo con tre figli minori, il genitore richiedente l’assegno sia tenuto a presentare una nuova DSU entro il 31 gennaio 2016 per ottenere il riconoscimento della prestazione per le mensilità spettanti. La pubblicazione del citato DPCM è però avvenuta il 12 febbraio 2016, quando tale termine risultava già scaduto: ecco il perché della proroga al 31 maggio 2016.
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Questa non è comunque necessaria se, successivamente alla domanda di assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori, è stata già presentata una DSU nell’anno 2015 o 2016 in cui siano presenti almeno quattro figli minori. Se il requisito della presenza di quattro figli minori è soddisfatto solo per una parte del 2015, ad esempio per la nascita del quarto figlio o compimento della maggiore età di uno dei figli minori nel corso dell’anno 2015, il beneficio sarà concesso per i mesi nei quali risulti soddisfatto, considerando l’eventuale frazione di mese come intero Il Bonus non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’art. 8 del TUIR ed è escluso dalla base imponibile ai sensi dell’art. 3 comma 3 lett.d) del TUIR.
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