Tratto dallo speciale:

Canone RAI in bolletta: sei mesi a 51,03 euro

di Barbara Weisz

Pubblicato 3 Maggio 2016
Aggiornato 9 Marzo 2018 19:07

logo PMI+ logo PMI+
Chi chiede l'esenzione dal Canone RAI in bolletta per il solo secondo semestre pagherà 51,03 euro se la domanda si effettua a fine giugno: anticipazioni in esclusiva per PMI.it.

Il canone RAI per il solo secondo semestre costa 51,03 euro: la precisazione arriva dai tecnici dell’Agenzia delle Entrate, interpellati da PMI.it, fornendo una serie di chiarimenti in relazione a questo ed altri quesiti che riguardano chi presenta la dichiarazione di non detenzione dell’apparecchio TV, ai fini dell’esenzione dal canone RAI, in ritardo rispetto alla scadenza del 16 maggio. Da quanto emerso, nel caso in cui la comunicazione venga inviata a fine giugno (a ridosso della scadenza), il consiglio è di scegliere la modalità telematica, evitando che la compagnia elettrica addebiti il canone in bolletta nel mese di luglio, mentre se si effettua la spedizione per posta, utilizzando il modulo cartaceo, i tempi tecnici per “avvisare” la compagnia elettrica non ci sono e di conseguenza si rischia di dover pagare il canone, chiedendo poi un rimborso.

Vediamo con precisione tutte le diverse situazioni in cui si trova un contribuente che chiede l’esenzione per il solo secondo semestre.

=> Canone RAI con errori in bolletta: cosa fare

La regola

Ricordiamo che questa possibilità riguarda solo coloro che non hanno un televisore, perché negli altri casi (canone addebitato su diversa utenza elettrica), la domanda di esenzione vale automaticamente per l’intero anno, a prescindere dalla data in cui viene effettuata. Se invece non si possiede nessun apparecchio o si invia la domanda entro oltre i termini ma entro il 30 giugno, l’esenzione è valida per il solo secondo semestre (dopo il 30 giugno, sono scaduti tutti i termini, e bisogna pagare il canone per intero).

=> Canone RAI in bolletta: proroga al 16 maggio

Il chiarimento

Innanzitutto, chiariscono i tecnici dell’Agenzia delle Entrate, esenzione per il secondo semestre significa che si paga il canone dovuto da luglio a dicembre, il cui importo ammonta a 51,03 euro. La precisazione è importante perché, come è noto, il canone si paga in dieci rate da 10 euro, da gennaio a ottobre. In realtà, in questo 2016, il primo addebito arriverà a luglio, ma conterrà anche le rate da gennaio a giugno, che ammontano a 60 euro, mentre le rate da luglio a ottobre costeranno 40 euro. Un’interpretazione letterale della norma avrebbe potuto far pensare che l’esenzione del secondo semestre valesse solo per le rate che vengono addebitate in bolletta da luglio a ottobre (40 euro), mentre i tecnici delle Entrate chiariscono che il criterio è il canone di competenza del secondo semestre, che ammonta appunto a 51,03 euro.

=> Canone RAI chi non deve inviare la dichiarazione

Un secondo problema riguarda il caso in cui la dichiarazione di non detenzione arrivi negli ultimi giorni di giugno, quindi a ridosso dell’invio della bolletta di luglio. Esempio: un contribuente invia la richiesta di esenzione il 29 giugno, ci sono i tempi perché non riceva un canone troppo alto con la bolletta di luglio in cui potrebbero arrivargli almeno 60 euro di rate gennaio – giugno? Risposta: dipende.

Se la richiesta di esenzione viene effettuata per via telematica, sarà possibile evitare l’addebito di rate non dovute a partire da luglio. Se invece il contribuente invia la dichiarazione tramite il servizio postale, considerati i tempi necessari all’acquisizione dell’istanza, non è possibile garantire che il primo addebito del canone tenga conto della richiesta di esenzione presentata.

Sarà, comunque, possibile richiedere all’Agenzia delle Entrate il rimborso delle quote di canone non dovute. Come si vede, in questo caso il contribuente deve comunque pagare una cifra più alta di quella che gli spetterebbe, chiedendo poi un rimborso.

In generale, può succedere anche per altri motivi (non ultimo, un errore), che al contribuente arrivi in bolletta una quota di canone non dovuta. In tutti questi casi si presenterà istanza di rimborso all’Agenzia, con modalità che saranno definite in uno specifico provvedimento.