Fra le novità 2016 della dichiarazione precompilata c’è la possibilità per i coniugi di presentare il 730 congiunto online, senza rivolgersi a un CAF o professionista abilitato: il sistema predispone di default due distinte dichiarazioni precompilate; saranno quindi i contribuenti a congiungere le dichiarazioni in sede di trasmissione. Vediamo come.
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E’ necessario che i due coniugi abbiano i requisiti per presentare il modello 730 in forma congiunta: non devono essere legalmente separati, devono avere solo redditi dichiarabili attraverso il 730 e almeno uno dei due deve poter presentare il 730 (cioè, non essere compreso fra i casi di esonero). Attenzione: non si può presentare il 730 in forma congiunta se si presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori, e se il decesso di uno dei due coniugi avviene prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Come si procede? L’Agenzia delle Entrate fornisce istruzioni con il provvedimento dell’11 aprile 2016: il coniuge che effettua il conguaglio, direttamente o tramite il sostituto d’imposta, appare come dichiarante. Il coniuge dovrà quindi indicare nella propria area autenticata il codice fiscale del coniuge che presenta il 730 congiunto in qualità di dichiarante. Il quale, a sua volta, esprime il consenso alla presentazione congiunta indicando, nella propria area autenticata, il codice fiscale dell’altro coniuge.
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Nel momento in cui entrambi effettuano correttamente questi passaggi (per presentare la dichiarazione congiunta, bisogna comunque cliccare su modifica, perché come detto il 730 precompilato è predisposto dal Fisco per ognuno dei due coniugi), le informazioni contenute nella dichiarazione precompilata del coniuge dichiarante confluiscono nel 730 congiunto. A questo punto, il 730 del coniuge dichiarante non può più essere modificato. Il 730 congiunto viene reso disponibile nell’area autenticata del dichiarante, il quale può procedere all’invio.
Il 730 congiunto ha il vantaggio di consentire il pagamento delle imposte, o l’incasso di eventuali rimborsi, direttamente nella busta paga o nella pensione di uno dei due coniugi (nel caso ci sia un sostituto d’imposta) oppure attraverso il coniuge scelto come dichiarante.
Il prospetto di liquidazione contiene i dati di entrambi i coniugi e un solo risultato a debito o a credito, che poi verrà conguagliato attraverso il dichiarante.