La proroga al 16 maggio per chiedere l’esclusione dal Canone RAI in bolletta vale solo per chi non possiede il televisore: negli altri casi, cioè quando si compila la dichiarazione per comunicare che il canone viene già pagato da un altro membro della famiglia anagrafica, non c’è bisogno di alcuno slittamento perché la certificazione si può fare in qualsiasi momento. La precisazione è utile vista la confusione che regna sovrana intorno alla Riforma del Canone RAI in bolletta, introdotta dalla Legge di Stabilità 2016, che esordisce quest’anno e su cui continuano a intervenire modifiche e precisazioni.
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La proroga al 16 maggio per presentare la dichiarazione sostitutiva ai fini dell’esonero è stata comunicata dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 21 aprile. Le precedenti scadenze erano fissate al 30 aprile per la presentazione cartacea e al 10 maggio per quella telematica (dall’anno prossimo entro il 31 gennaio).
Scadenze e proroga valgono solo per chi presenta la dichiarazione di esonero per non detenzione di un apparecchio TV. Tecnicamente si tratta dei casi previsti dalle lettere a, b, del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate datato 24 marzo 2016, su modalità e termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva di esonero e della compilazione del quadro A della dichiarazione.
Nessuna scadenza
Come è noto, il modello si può presentare anche per specificare che il Canone RAI viene pagato con l’utenza elettrica di un altro membro della famiglia anagrafica (quadro B). In questo caso non scatta nessuna proroga perché non è mai stato previsto un limite temporale per la dichiarazione di esenzione.
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Il punto è il seguente: in base alla legge, l’intestazione di una bolletta elettrica fa presumere il possesso di una televisione. Quindi, in mancanza di comunicazioni da parte dell’utente la compagnia elettrica addebita automaticamente il canone RAI in bolletta. Se però il canone viene pagato da un altro membro della famiglia anagrafica, intestatario di un’altra utenza elettrica, bisogna inviare la relativa comunicazione, compilando il quadro B del modulo di esonero. In questo caso, non è prevista nessuna scadenza per effettuare la comunicazione: come specificato nel punto 3.1 del provvedimento del 24 marzo, può essere presentata in ogni giorno dell’anno.
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Non solo: la dichiarazione per l’esonero motivata dal fatto che il canone è pagato da un altro membro della famiglia anagrafica, come specificato nel punto 3.5 e nelle istruzioni di compilazione, ha effetto per l’intero canone annuale dell’anno di presentazione e non deve essere ripresentata annualmente. La precisazione è importante, perché invece la dichiarazione di non possesso della tv può avere effetto solo su un semestre, nel caso in cui venga presentata dopo il 30 giugno, e soprattutto va ripresentata tutti gli anni (in caso contrario, l’Agenzia è autorizzata a presumere il possesso di un apparecchio tv).
In pratica, nel caso in cui nella stessa famiglia anagrafica ci siano diverse bollette elettriche, bisogna comunicare al Fisco su quale bolletta addebitare il canone. In caso contrario, c’è il rischio di vederselo arrivare su più bollette (mentre invece, il canone RAI si paga una sola volta, indipendentemente dal numero di componenti della famiglia e dal numero di televisori). E’ sempre possibile rimediare, visto che come detto una volta presentata, la dichiarazione di addebito su altra utenza ha effetto per l’intero anno di presentazione. Ma per evitare complicazioni, il consiglio è quello di comunicare correttamente al Fisco l’eventuale altra utenza su cui addebitare il canone RAI in bolletta.