Per omessa dichiarazione di redditi provenienti da fonte illecita, i giudici devono necessariamente pronunciarsi sulle sanzioni inflitte, parte integrante della domanda giudiziale del contribuente: lo ha ricordato la Corte di Cassazione, con sentenza n. 3580 del 24 febbraio 2016.
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La vicenda prende le mosse da una presunta truffa aggravata INPS in merito a fittizie assunzioni: la Guardia di Finanza procedeva a verifica e il Fisco ad accertamento per redditi di impresa non dichiarati, con conseguente liquidazione di imposte e connesse sanzioni per omessa dichiarazione di redditi.
Tra le altre cose, i contribuente lamentava che la CTR avesse omesso di pronunciarsi sulla domanda giudiziale di illegittimità delle sanzioni applicate, violando l’art.112 c.p.c., secondo cui:
«Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda».
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La Cassazione ha accolto questa parte del ricorso ma ha comunque ritenuto fondata l’applicazione delle sanzioni. I giudici hanno infatti applicato l’art. 14, comma 4, della L. .537/1993:
«Nelle categorie di reddito di cui all’articolo 6, comma 1, dei testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale. I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria».