I contribuenti che rientrano nei casi previsti dalla normativa possono richiedere l’esenzione dall’addebito del Canone RAI in bolletta elettrica compilando ed inviando all’Agenzia delle Entrate l’apposita autodichiarazione sostitutiva tramite modulo “Dichiarazione sostitutiva relativa al Canone di abbonamento alla televisione per uso privato” entro la scadenza prevista dalla legge.
=> Canone RAI, nuovo modulo di esenzione
Si tratta di un’autocertificazione che invece non deve essere inviata, in quanto non necessaria, nei seguenti casi:
- vecchi abbonati RAI non titolari di utenza elettrica;
- vecchi abbonati RAI con utenza elettrica intestata al coniuge (e viceversa), essendo prevista la voltura automatica dell’abbonamento TV;
- titolari di più utenze elettriche;
- titolari di più utenze elettriche con abbonamento TV intestato al coniuge;
- inquilini di case in affitto con utenza elettrica intestata a loro stessi ed in possesso di un apparecchio per il quale è dovuto il canone RAI (se viene pagato dalla famiglia di origine, come avviene per gli studenti, l’inquilino dovrà compilare il quadro B dell’autodichiarazione);
- inquilini di case in affitto la cui utenza elettrica è intestata al titolare.
=> Canone RAI in bolletta: casi particolari di esonero
In questo caso si possono ipotizzare tre diverse situazioni:
-
- l’inquilino è in possesso di TV, in questo caso dovrà pagare il canone RAI in unica soluzione entro il 31 ottobre, ma senza presentare alcuna dichiarazione:
- l’inquilino non possiede la TV o il canone viene già versato dalla famiglia di origine (es: studenti), non dovrà né versare il canone né dichiarare;
- l’inquilino è titolare di un’utenza elettrica relativa ad un’altra abitazione, in questo caso verserà l’imposta direttamente con la bolletta dell’altra casa.