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Ritenute non pagate? Niente versamento

di Alessandra Caparello

Pubblicato 7 Agosto 2017
Aggiornato 11 Agosto 2017 18:02

Il professionista non deve pagare le ritenute d’acconto non versate dal cliente, se dimostra di aver subito da questi la relativa tassazione.

Il Fisco non può pretendere il pagamento della ritenuta d’acconto da parte del professionista se il suo cliente, in qualità di sostituto di imposta, non ha effettuato il versamento. Se non riceve dal cliente l’attestazione di avvenuto pagamento dell’imposta, non deve versare la maggiore IRPEF eventualmente richiesta dal Fisco, a patto che dimostri di aver ricevuto il corrispettivo fatturato al netto della ritenuta, quindi che è stato già sottoposto a tassazione: a stabilirlo la sentenza n. 23/2016 della Commissione Tributaria Regionale di Milano.

In sostanza, si esclude la responsabilità solidale tra sostituto di imposta e professionista. Il riferimento normativo è l’articolo 35 del Dpr 602/1973, secondo cui il “sostituito” (in tal caso il professionista) è iscritto a ruolo come coobbligato solidale se il sostituto (il cliente) non effettua le ritenute sui redditi corrisposti e non provvede al versamento delle stesse. Se invece le ritenute sono state effettuate e il sostituito ha ricevuto la somma fatturata al netto delle ritenute subite, il Fisco può pretenderne il pagamento solo al sostituto.

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Come dimostrare la ritenuta

Secondo la Risoluzione n. 68/E del 19.03.2009 dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente è legittimato allo scomputo delle ritenute subite, purché sia in grado di documentare l’effettivo assoggettamento a ritenuta tramite esibizione congiunta della fattura e della relativa documentazione, proveniente da banche o altri intermediari finanziari idonei a comprovare l’importo del compenso netto effettivamente percepito, al netto della ritenuta, così come risulta dalla predetta fattura.

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Quando fattura e documentazione sono prodotte nell’ambito di un controllo formale, ai sensi dell’art. 36-ter del DPR 600/1973, il professionista dovrà allegare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui dichiara, sotto la propria responsabilità, che la documentazione si riferisce a una determinata fattura regolarmente contabilizzata. Tale dichiarazione assume valore probatorio equipollente a quello della certificazione rilasciata dal sostituto d’imposta, rilevando come “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” di cui all’articolo 47 del D.P.R. 445/2000.