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Canone RAI, esonero online sul sito delle Entrate

di Barbara Weisz

Pubblicato 1 Aprile 2016
Aggiornato 7 Aprile 2016 10:32

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Domanda di esonero dal Canone RAI con modalità telematica dal 4 aprile sul sito web delle Entrate: online la sezione dedicata alla riforma, con tutte le istruzioni.

Da lunedì 4 aprile, sul sito dell’Agenzia delle Entrate è attiva la procedura per l’invio telematico della richiesta di esonero dal canone RAI 2016: lo comunica la stessa Agenzia, nella nuova sezione dedicata all’abbonamento alla TV di Stato. I contribuenti che scelgono questa opzione hanno tempo fino al 10 maggio per inviare la domanda, mentre per chi sceglie l’invio cartaceo la scadenza è il 30 aprile.

=> Esenzione canone RAI: scadenze per l’autocertificazione

La sezione web delle Entrate relativa al canone RAI si raggiunge attraverso il percorso: Che cosa devi fare – richiedere – canone RAI. Il menù a tendina a sinistra consente di navigare scegliendo fra le seguenti opzioni:

  • informazioni generali
  • casi particolari di esonero
  • invio web
  • FAQ
  • normativa e prassi

In sintesi: vengono ricordate le nuove regole introdotte dalla Legge di Stabilità, per cui il Canone 2016 costa 100 euro (e non più 113,50) e si paga in bolletta elettrica. La prima rata arriva con la bolletta di luglio e riporta anche gli addebiti relativi ai primi sei mesi dell’anno. Dal 2017 si pagano dieci rate di pari importo, a partire da gennaio. La Riforma prevede che non si possa più pagare il canone RAI con bollettino postale ma solo con la bolletta elettrica. In realtà, c’è anche un’altra modalità: coloro che avevano già scelto, entro lo scorso 15 novembre, di pagare il canone con l’addebito sulla pensione, possono continuare a farlo (almeno per il 2016).

=> Canone RAI, come pagare con addebito sulla pensione

Per quanto riguarda l’esonero, l’unico caso in cui è previsto è quello in cui non si possiede il televisore. Non è più possibile disdire l’abbonamento richiedendo il suggellamento dell’apparecchio tv. Importante: la richiesta deve essere rinnovata di anno in anno. L’apposito modulo è pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, della RAI e del ministero delle Finanze, e per quest’anno va inviato entro il 30 aprile o il 10 maggio per chi sceglie la modalità telematica. In realtà, ci sono altri casi particolari di esonero, che riguardano gli ultra75enni con reddito fino a 6mila 713 euro e i diplomatici italiani e stranieri.

Per chi sceglie di inviare la richiesta di esonero tramite l’applicazione web delle Entrate, la dichiarazione si considera presentata nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dal Fisco. Come detto, la scadenza in questo caso è il 10 maggio: nel caso in cui la domanda arrivi successivamente ma entro il 30 giugno, resta valida solo per il secondo semestre dell’anno.

L’Agenzia delle Entrate fornisce una precisazione importante nella pagina dedicata alle FAQ: la regola in base alla quale la dichiarazione di esenzione va presentata di anno in anno riguarda la detenzione dell’apparecchio tv, non la comunicazione dell’addebito sulla bolletta di un altro componente della famiglia anagrafica. Questa, va presentata una sola volta, e poi eventualmente quando vengono meno i requisiti precedenti dichiarati (ad esempio, perché il componente a cui veniva addebitato il canone non fa più parte della famiglia anagrafica).

Infine, chi attiva l’utenza elettrica nel corso dell’anno ma non ha il televisore, deve a sua volta presentare la richiesta di esonero, entro la fine del mese successivo a quello di attivazione della fornitura di energia.