Il Ministero del Lavoro (nota n. 5081/2016) ha aggiornato il modello da inviare alla DTL per attestare di non aver commesso illeciti ostativi al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), con lo scopo di adeguarlo al decreto interministeriale del 30 gennaio 2015, entrato in vigore il 1° luglio 2015.
=> DURC: Documento Unico di Regolarità Contributiva
Si tratta della procedura per la fruizione delle agevolazioni normative e contributive ai sensi dell’art. 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006. Il Ministero ricorda che la il nuovo modello, modificato secondo le indicazioni fornite dalla nota ministeriale prot. n. 5081 del 15/03/2016,:
“dovrà essere utilizzato anche dai datori di lavoro che abbiano già rilasciato per la prima volta, dopo il 1° luglio u.s. (data di entrata in vigore del nuovo decreto 30 gennaio 2015), la dichiarazione circa l’assenza delle cause ostative al rilascio del DURC. (…). In tali casi la trasmissione del nuovo modello sostituisce la precedente e si dà per effettuata alla data del precedente invio”.
L’articolo 8, comma 4, del decreto sul DURC, prevede che ai fini della regolarità contributiva l’interessato autocertifichi alla competente DTL l’inesistenza di cause ostative alla regolarità, relativamente a fatti commessi successivamente all’entrata in vigore del decreto ministeriale 24 ottobre 2007 pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007.
Il modello reso disponibile sul sito del Ministero è in formato pdf compilabile e può essere trasmesso a mezzo fax, raccomandata, posta elettronica o PEC alla DTL territorialmente competente. Questa si occuperà poi di effettuare delle verifiche a campione sulla veridicità delle autodichiarazioni fornite.