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Bonus Energia, cessione credito del condomino

di Barbara Weisz

Pubblicato 24 Marzo 2016
Aggiornato 10 Ottobre 2016 09:50

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I contribuenti incapienti (no tax area) possono cedere il Bonus Energia invece di godere della detrazione IRPEF al 65%, andando a credito sui lavori di riqualificazione del condominio: normativa e istruzioni operative.

I contribuenti che hanno diritto alla esenzione IRPEF possono scaricare il Bonus Energia 2016 sulle spese dei lavori di riqualificazione energetica agevolata nel condominio, cedendo il credito al fornitore delle opere: il provvedimento 22 marzo 2016 dell’Agenzia delle Entrate rende dunque operativa la norma inserita nella Legge di Stabilità (comma 74 legge 208/2015).

=> Stabilità 2016: misure per l’Energia

In pratica, i contribuenti incapienti (sotto la soglia di reddito minimo per l’IRPEF) che non possono usufruire della detrazione al 65% (il Bonus Energia appunto), hanno la possibilità di cedere il credito per una somma corrispondente, al fornitore che ha realizzato gli interventi, ossia il 65% della spesa riferibile al condomino esente IRPEF). Importante: la cessione del credito è applicabile anche a spese che vengono pagate nel 2016 ma si riferiscono a lavori iniziati nel 2015.

=> Bonus Energia e Ristrutturazioni anche nel 2016

La volontà di cedere il credito è espressa in assemblea e va in delibera: è quindi il condominio a comunicarlo ai fornitori. Il condominio ha anche una serie di obblighi dichiarativi all’Agenzia delle Entrate (comunicazione da effettuarsi attraverso Entratel o Fisconline entro il 31 marzo 2017, anche tramite intermediari, utilizzando i software disponibili sul sito delle Entrate):

  • totale spesa sostenuta nel 2016 per gli interventi di riqualificazione energetica,
  • elenco dei bonifici effettuati,
  • codice fiscale dei condomini che hanno ceduto il credito,
  • importo del credito ceduto da ciascuno,
  • codice fiscale dei fornitori cessionari del credito,
  • importo totale ceduto a ognuno.

Il condominio deve infine comunicare ai fornitori l’avvenuto invio della documentazione al Fisco: senza questa ulteriore comunicazione è inefficace l’intera operazione.
Il fornitore che ha eseguito i lavori, quando riceve comunicazione di cessione del credito, comunica al condominio il via libera e accetta la somma come parte del corrispettivo.

Il credito è utilizzabile in dieci quote annuali a partire dal 10 aprile 2017, esclusivamente in compensazione utilizzando il modello F24 attraverso i servizi online dell’Agenzia delle Entrate. Il Fisco effettua tutti i controlli e nel caso in cui accerti irregolarità chiede la restituzione del Bonus Energia 2016 maggiorato di sanzioni e interessi di mora.

Fonte: Agenzia delle Entrate