In caso di separazione e assegnazione dell’abitazione a uno dei due coniugi, l’altro è comunque tenuto al pagamento della propria quota di tasse sulla casa. Lo precisa la Corte di Cassazione con sentenza n. 2675 del 10 febbraio 2016.
La vicenda nasce dalla richiesta di restituzione della quota di pertinenza del coniuge relativa a quanto corrisposto dalla ricorrente a titolo ICI in relazione all’appartamento assegnatole nel procedimento di separazione.
Diritto di godimento vs. reale
Dopo una battaglia legale e doversi pronunciamenti, la Cassazione ha infine respinto la richiesta sottolineando che l’assegnazione della casa coniugale in sede di separazione o divorzio riconosce al coniuge un “atipico” diritto personale di godimento e non un diritto reale. Non è quindi ravvisabile la titolarità di un diritto di proprietà o di godimento, specificamente previsti dalla norma, costituenti l’unico elemento di identificazione del soggetto tenuto al pagamento dell’imposta comunale sull’immobile.
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Come previsto dall’art. 2041 del Codice Civile, quindi, c’è stato un ingiusto arricchimento del marito ai danni dell’ingiusto impoverimento della moglie: di conseguenza il marito è tenuto a indennizzare la moglie per la quota di cui si è arricchito.
In pratica, se la casa di proprietà di entrambi i coniugi viene assegnata ad uno dei due in seguito a separazione legale, ciò non esime entrambe le parti dal corrispondere le imposte dovute sull’immobile a titolo di comproprietari.