Spese mediche che danno diritto alla detrazioni, interventi di ristrutturazione edilizia, bonus mobili: tutti i dettagli e i chiarimenti sull’applicazione delle detrazioni IRPEF vengono spiegate da una circolare dell’Agenzia delle Entrate, che risponde a specifici quesiti arrivati dai centri di assistenza fiscale, (i CAF), e fornisce un ulteriore strumento di consultazione al contribuente alle prese con la stagione di dichiarazione dei redditi. Vediamo la Guida delle Entrate sugli aspetti applicativi delle diverse detrazioni.
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Pertinenza abitazione principale
Nel caso in cui ci sia una pertinenza dell’abitazione principale, come ad esempio un box auto, in comproprietà fra proprietari di due diversi immobili, ognuno dei due può applicare la detrazione su lavori di ristrutturazione in base alla sua quota di rendita della pertinenza stessa. In pratica, la detrazione che spetta sia all’abitazione principale sia alle pertinenze (che devono essere accatastate come tali), si può utilizzare anche se una pertinenza è in comproprietà. Il Fisco prende come riferimento la sentenza di Cassazione 27302 del 2013, che ha ritenuto “ammissibile la costituzione di una pertinenza in comunione, al servizio di più immobili appartenenti in proprietà esclusiva ai condomini della pertinenza stessa, in quanto l’asservimento reciproco del bene accessorio comune consente di ritenere implicitamente sussistente la volontà dei comproprietari di vincolare lo stesso in favore delle rispettive proprietà esclusive”.
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Per individuare il limite di spesa su cui effettuare la detrazione bisogna fare riferimento al tetto previsto per l’unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio. Esempio: vengono effettuati interventi di ristrutturazione edilizia per 100mila euro su una pertinenza comune di due abitazioni. Il proprietario dell’abitazione A spende 40mila euro, il proprietario dell’abitazione B spende 60mila euro. Il tetto di spesa per le ristrutturazioni edilizie è pari a 96mila euro (che si riferiscono alla singola unità immobiliare, completa di pertinenze). In questo caso, il proprietario dell’abitazione A avrà ancora a disposizione 56mila euro di spese a cui applicare la detrazioni, il proprietario dell’abitazione B ha un limite residuo di 36mila euro. Se invece l’intero importo di 100mila euro viene sostenuto da uno solo dei due proprietari, potrà applicare la detrazione solo per la quota fino a 96mila euro, che è il limite detraibile.
Sostituzione caldaia e bonus mobili
Un altro quesito relativo alle detrazioni IRPEF per le ristrutturazioni edilizie è legato alla possibilità di utilizzare il Bonus Mobili nel caso in cui l’intervento di ristrutturazione sull’appartamento sia rappresentato dalla sostituzione di una caldaia: l’Agenzia delle Entrate sottolinea che la sostituzione della caldaia è considerabile un intervento di manutenzione straordinaria idoneo alla detrazione del 50%, e di conseguenza costituisce presupposto utile alla possibilità di applicare il Bonus Mobili.
Come noto, il bonus mobili consiste in una detrazione al 50%, fino a un tetto massimo di spesa di 10mila euro, per arredi ed elettrodomestici destinati a immobili che devono essere oggetto di ristrutturazione edilizia agevolata. In base a quanto previsto dalla circolare 11/E del 2014, gli interventi che utilizzano fotni rinnovabili di energia sono riconducibili alla manutenzione straordinaria. In sintesi, la sostituzione della caldaia è un intervento di manutenzione straordinaria che da diritto alla detrazione e fa scattare il Bonus Mobili.
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Immobili destinati all’affitto
La deduzione del 20% (articolo 21, decreto legge 133/2014) applicabile all’acquisto di immobili da destinare all’affitto, effettuati dal primo gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, è applicabile a un limite di spesa di 300mila euro per ogni contribuente e nell’intero periodo agevolato. Se uno stesso contribuente acquista più immobili da destinare alla locazione, può applicare la deduzione fino a un massimo di 300mila euro. Esempio, acquisto nel 2015 di due immobili destinati all’affitto, uno da 100mila e uno da 150mila euro: il proprietario può applicare la deduzione all’intero importo di 250mila euro. Se però nel 2016 acquista un terzo immobile da 150mila euro, potrà applicare la deduzione solo fino al limite di 50mila euro (perché ha già speso 250 dei 300mila euro disponibili nel quadriennio agevolato).
Per quanto riguarda invece la deduzione, del 20%, sugli interessi del mutuo, (sempre per gli immobili da destinare all’affitto), si applica agli interessi pagati, non a quelli maturati nell’anno di imposta (indipendentemente da quando il contribuente li ha pagati). Si applica per l’intera durata del mutuo (non c’è il limite di otto anni previsto invece per la deduzione sull’acquisto). Questa deduzione si aggiunge a quella prevista sul prezzo d’acquisto (nel senso che si possono cumulare), ma deve comunque rispettare lo stesso limite di spesa, ovvero 300mila euro. Quindi, sono totalmente agevolati gli interessi su mutui per una cifra complessiva inferiore a 300mila euro, nel caso in cui invece l’immobile sia più caro, si applica la deduzione agli interessi ridotti proporzionalmente. La formula da applicare: 300mila moltiplicato per gli interessi pagati e poi diviso per l’importo del mutuo. Esempio: mutuo da 400 milioni, interessi pagati nell’anno pari a 2mila euro: l’importo massimo deducibile si ottiene moltiplicando 300mila per 2mila (600 milioni), e dividendolo per 400mila. Risultato: 1500, tetto massimo detraibile.
Altri quesiti sulle ristrutturazioni edilizie
- Sostituzione sanitari: la sostituzione di una vasca da bagno con un’altra vasca con sportello apribile o con un box doccia non è agevolabile. Si tratta di un intervento di manutenzione ordinaria (la detrazione si può applicare solo alla manutenzione straordinaria), e non si può applicare il criterio dell’eliminazione delle barriere architettoniche.
- Condominio minimo: un condominio minimo (massimo otto condomini), per applicare la detrazione relativa a interventi su parti comuni deve essere intestatario delle fatture. L’obbligo di un codice fiscale del condominio è stato previsto con la circolare 74/E del 2015. Si chiede se interventi effettuati precedentemente, senza il codice fiscale del condominio, siano agevolabili: le Entrate rispondono affermativamente. Posto che il condominio deve chiedere il codice fiscale, per interventi precedenti al 2014 può chiedere la detrazione anche se non aveva ancora nominato l’amministratore e chiesto il codice fiscale. Il pagamento deve essere stato effettuato tramite bonifico (in modo che sia assolto l’obbligo di ritenuta fiscale). In questo caso, i diversi condomini applicheranno l’agevolazione alla quota di spese spettanti, che inseriscono in dichiarazione indicando il codice fiscale del contribuente che ha effettuato il bonifico.
- Detrazione spese di manutenzione case vincolate, cumulabilità: la detrazione del 19% applicabile sulle spese di manutenzione, protezione o restauro di beni di interesse storico e artistico, si può cumulare con le altre detrazioni per gli immobili oggetti di vincolo previste dall’articolo 16-bis del Tuir, il testo unico delle immposte sui redditi.
Spese mediche
Ci sono una serie di prestazioni che pur non rientrando fra le attività medico sanitarie possono dare comunque diritto alla detrazione se svolte da personale medico o sotto la sua supervisione. Fra queste, rientrano mesoterapia, ozonoterapia, perché il ministero ritiene che possano essere ascrivibili all’area delle prestazioni sanitarie. Come detto, la detrazioni si applica solo se la prestazioni viene svolta sotto supervisione medica, e se c’è una specifica prescrizione medica che dimostra il necessario collegamento con la cura di una patologia.
Non sono invece mai detraibili le grotte di sale, indipendentemente dalla presenza di eventuale prescrizione medica. In generale, la circolare delle Entrare ricorda che le prestazioni, anche chirurgiche, sono detraibili se vengono effettuate per motivi legati alla salute, non se invece lo scopo è il benessere o un trattamento di bellezza.
Spese per pedagogista
Non sono mai detraibili, perché questa figura professionale, pur avendo molti punti in comune con quella dell’educatore professionale, non riguarda l’area sanitaria, ma quella sociale. La circolare delle Entrate specifica che le prestazioni rese da un educatore professionale, ad esempio come terapia riabilitativa, sono detraibili, perché rese da una figura professionale riconosciuta nell’elenco contenuto nel decreto del ministero della Sanità del 29 marzo 2001. Il pedagogista, invece, è un professionista che opera nel sociale, nel settore formativo, educativo, sociale e socio sanitario (ma in quest’ultimo caso, solo per l’aspetto sociale). Le due figure professionali prevedono anche percorsi formativi diversi: l’educatore professionale è laureato alla facoltà di medicina, il pedagogista è laureato in Pedagogia o in Scienze dell’Educazione.
Altre detrazioni
Ci sono una serie di altre risposte specifiche dedicate ai seguenti casi: credito d’imposta per tasse pagate all’estero, spese per la frequenza scolastica, normativa di riferimento per il riconoscimento dello stato di sordo.