I movimenti sul conto corrente del socio non possono rendere legittimo un accertamento societario, che non può fondarsi su mere presunzioni ma esclusivamente sull’esistenza di una correlazione con la gestione societaria stessa. Ad affermarlo è la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (sentenza n. 5512/67/15)
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Indagini bancarie
La CTR ha affrontato l’appello di una società contro una precedente sentenza (881/07/2014 del 26/11/2014) stabilita dalla Commissione Tributaria Provinciale di Brescia, inerente la contestazione di un avviso di accertamento che prendeva in considerazione le movimentazioni bancarie non giustificate di conti correnti personali e postali della legale rappresentante e socia all’80% (i sui conti erano stati riferiti alla società perché la donna all’epoca non aveva redditi propri o Partita IVA).
Presunzioni vietate
Secondo la società, tuttavia, la prima sentenza si è basata su una correlazione solo presunta tra i movimenti sul conto corrente della socia e i guadagni della società, basandosi quindi su semplici presunzioni. Accogliendo il ricorso, la CTR Lombardia ha ricordato che con la circolare n. 32/E del 2006 l’Amministrazione Finanziaria ha tracciato una differenza tra le ipotesi in cui lo strumento delle indagini bancarie è utilizzato nell’ambito di un accertamento induttivo “puro“, in presenza del quale nella ricostruzione del reddito si deve tener conto soprattutto in assenza di documentazione certa (come nel caso di cui trattasi), e l’ipotesi in cui le indagini bancarie sono utilizzate a supporto di accertamenti analitici o analitici-induttivi in presenza dei quali nessun margine si offre all’ufficio procedente al fine di un possibile riconoscimento di componenti negative di cui non è stata fornita dal contribuente prova certa.
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Quindi, l’ufficio non ha fatto buon uso delle indagini bancarie disattendendo anche il suo documento di prassi e risolvendo l’accertamento solo su una “praesumptum de praesumpto non admittitur“. In definitiva, per attribuire i prelevamenti ingiustificati della socia quali costi della società, l’ufficio avrebbe dovuto dimostrare la corrispondenza tra il prelevamento del socio ed il riferimento ad un costo della società su cui, però, non ha operato alcun riscontro contabile analitico e, dunque, non ha provato ciò che ha presunto.