L’iscrizione di ipoteca da parte dell’agente di riscossione non è valida se non è preceduta dalla notifica dell’atto al contribuente. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 24794 del 4 dicembre 2015, esprimendosi riguardo il ricorso contro Equitalia Nord da parte di un contribuente e ribaltando il precedente giudizio della Commissione Tributaria Regionale del Veneto.
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Secondo quanto stabilito dalla Corte, prima di iscrivere ipoteca (ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973 arti. 77) l’Amministrazione finanziaria è tenuta a dare comunicazione al contribuente sulla volontà di procedere all’iscrizione sui suoi beni, in pratica un avviso finalizzato a indurre il debitore ad adempiere. La questione di diritto proposta è stata definita dalla Sezioni Unite della Cassazione con le sentenze nn. 19667 e 19668 del 18.914, che hanno enunciato due principi:
«L’iscrizione ipotecaria prevista dall’art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui all’art. 50, secondo comma, del D.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento».
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Tuttavia, questo principio non si applica al caso in questione. Il contribuente, infatti, ha diritto a un periodo di tempo pari a 30 giorni per esercitare il proprio diritto di difesa:
«In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi dell’art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nella formulazione vigente “ratione temporis”), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall’art. 77, comma 2 bis, del medesimo D.P.R., come introdotto dal d.l. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca, l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità».