Deduzioni IRAP costo del lavoro, regole 2016

di Alessandra Caparello

Pubblicato 19 Febbraio 2016
Aggiornato 14 Febbraio 2017 09:26

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Sgravio IRAP del 70% per stagionali: requisiti, calcolo e confronto con l'esenzione per il tempo indeterminato e i contratti a termine in agricoltura.

La Legge di Stabilità 2016 (n.208/2015) ha introdotto la deducibilità al 70% del costo del lavoro dall’imponibile IRAP per ogni lavoratore stagionale, già prevista ai dipendenti a tempo indeterminato (al 100%). Il lavoratore stagionale è quel soggetto che svolge attività discontinua in determinati periodi dell’anno: il suo è a tutti gli effetti un contratto a termine (disciplinato dal Dl 368/2001), ma senza limiti quantitativi e di durata stabiliti da contrattazione collettiva.

=> Il pacchetto Lavoro nella Legge di Stabilità 2016

Il comma 73 della manovra prevede la deducibilità delle spese di cui al DL 446/1997. Per la deduzione del 70% occorrono i seguenti requisiti:

  • almeno 120 giorni di lavoro nel periodo di imposta (inteso come impegno minimo complessivo nei due anni e non per singolo periodo di imposta;
  • decorrenza dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore in due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto. 

Cosa significa? Che nel computo dei 120 giorni rientrano quelli di impiego effettivo, compresi quelli del primo contratto di assunzione. La deduzione sarà fruibile dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro (entro il secondo anno successivo alla data di cessazione del primo contratto).

=> Sgravio IRAP stagionali: requisiti più soft

Deducibiltà 100%

La totale deducibilità del costo del lavoro dall’IRAP è riservata ai contratti a tempo indeterminato e a quelli a termine di durata almeno triennale stipulati da imprenditori agricoli, a condizione che nei singoli periodi di imposta il lavoratore abbia prestato attività per almeno 150 giornate. Dal costo complessivo per i dipendenti a tempo indeterminato occorre decurtare le seguenti deduzioni spettanti (ai sensi dei commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater):

  • contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni; deduzione forfetaria e contributi assistenziali e previdenziali per lavoratori a tempo indeterminato; spese per apprendisti, disabili, personale assunto con contratti di formazione e lavoro, personale addetto alla ricerca e sviluppo;
  • indennità di trasferta, per la parte che non concorre al reddito del dipendente, sostenute dalle imprese di autotrasporto merci;
  • deduzione per le imprese con componenti positivi non superiori a 400mila euro; deduzione per l’incremento della base occupazionale;

=> Deduzione IRAP: le istruzioni

Sono ammessi alla deduzione integrale IRAP: società di capitali ed enti commerciali; banche, enti e società finanziarie; società di persone e imprese individuali; imprese di assicurazione; produttori agricoli titolari di reddito agrario.

Altre novità

Per i soggetti IRAP senza autonoma organizzazione (come tale non sostengono nessun costo per lavoro dipendente) la legge ha previsto un credito di imposta pari al 10% dell’IRAP versata. Il beneficio è fruibile esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, a partire dall’anno di presentazione della corrispondente dichiarazione. Quindi i contribuenti interessati potranno compensare a decorrere dal 1 gennaio 2016, tramite modello F24, il 10% dell’imposta che risulta dalla dichiarazione IRAP 2016.