Il decreto attuativo sul pagamento del canone RAI in bolletta è in ritardo: in base al testo della norma inserita in Legge di Stabilità, doveva essere pronto entro il 15 febbraio (45 giorni dall’entrata in vigore della manovra). Il provvedimento è comunque in dirittura d’arrivo e, secondo quanto si apprende, contiene una serie di chiarimenti.Ad esempio per in contribuenti che hanno più di un’utenza elettrica. Il criterio generale è indicato al comma 153 della legge 208/2015, in base al quale la detenzione di un apparecchio televisivo si presume
«nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica».
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I dettagli del decreto attuativo sono ancora in discussione nell’ambito di un tavolo tra ministeri dello Sviluppo Economico e dell’Economia, Autorità per l’energia elettrica e il gas, associazioni di rappresentanza delle aziende elettriche. Su alcuni punti fondamentali le idee sono relativamente chiare:
- Abitazione di residenza da parte della compagnia elettrica: la società che fornisce l’elettricità sa se si tratta o meno di una prima casa, perché in base a questo si calcola la tariffa. Possono esserci però dei casi difficili da identificare, ad esempio le forniture con tariffa “D3” (potenza superiore a 3 Kw) che si applica sia alle prime case sia alle altre abitazioni. Sarà l’Agenzia delle Entrate a comunicare se si tratta o meno di abitazione di residenza all’Acquirente unico, che a sua volta comunicherà il dato alle compagnie elettriche.
- Coniugi con diversa residenza: in base al criterio generale, ognuno dei due pagherà il canone RAI.
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Proprietario e inquilino
Come chiariscono le FAQ RAI, è sempre l’inquilino che paga il canone (anche se affitta una casa arredata in cui è presente un televisore). Ma se la bolletta è intestata al proprietario? Sarà il decreto attuativo a spiegare come comportarsi operativamente per evitare il doppio canone al proprietario. Questo vale per tutti i casi in cui ci sia un’utenza elettrica con intestatario diverso dal residente nell’appartamento: le modalità applicative dovranno rendere chiaro come comportarsi in ogni singola situazione, spiegando se l’intestatario della bolletta non tenuto al pagamento del canone deve effettuare qualche adempimento per evitare una doppia imposizione, con le relative modalità operative.
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Per risolvere tutti i casi in cui si rischia una doppia imposizione, lo sforzo fondamentale riguarda le comunicazioni fra i diversi enti: Agenzia delle Entrate, compagnie elettriche, enti locali. Il comma 156 della Legge di Stabilità prevede esplicitamente che per l’attuazione della misura relativa al canone RAI in bolletta
«l’Anagrafe tributaria, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l’Acquirente Unico Spa, il Ministero dell’interno, i comuni, nonché gli altri soggetti pubblici o privati che ne hanno la disponibilità sono autorizzati allo scambio e all’utilizzo di tutte le informazioni utili, e in particolare dei dati relativi alle famiglie anagrafiche, alle utenze per la fornitura di energia elettrica, ai soggetti tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni».
Tutto questo, anche nei confronti di coloro che sono esenti. Sarà per esempio necessario evitare che arrivi in bolletta il canone RAI agli anziani con più di 75 anni e reddito inferiore agli 8mila euro annui. Altri casi di esenzione previsti: militari, agenti diplomatici e consolari, rivenditori e riparatori tv.
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Fatturazione
Modalità di fatturazione per chi effettua il cambio di utenza elettrica nel corso dell’anno: per novembre o dicembre, è il nuovo fornitore ad inserire il canone in bolletta dal gennaio dell’anno successivo; bisognerà invece attendere il decreto per capire cosa succede se il cambio arriva in altro mese, tenendo conto che il pagamento del canone RAI è fatturato in dieci rate di pari importo (rate da 10 euro, importo totale 2016: 100 euro) nelle bollette da gennaio a ottobre. Ricordiamo che in questo 2016, primo anno di applicazione, il primo addebito avverrà invece a luglio 2016.
Infine, la questione fondamentale delle multe sugli eventuali arretrati. Per quanto riguarda la situazione dal 2016 in poi, sarà il decreto ministeriale a stabilire in che modo dovranno comportarsi le compagnie elettriche per gestire i casi di morosità. Una precisazione importante però è già arrivata: le nuove modalità di riscossione attraverso la bolletta elettrica riguardano esclusivamente i canoni maturati dal primo gennaio 2016 e non eventuali precedenti arretrati.