Richiedere l’oscuramento dei canali RAI non esenta dal pagamento del canone radiotelevisivo: tra i requisiti che consentono di non versare l’imposta, infatti, non rientra questa specifica fattispecie. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1922/2016. Per essere esentati dal canone RAI è quindi necessario che:
“l’abbonato non intenda o non possa, per qualsiasi ragione, più usufruire delle radioaudizioni circolari e continui a detenere l’apparecchio presso di sé”.
Oppure che:
“l’utente intenda cedere o alienare l’apparecchio”.
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Sentenza Cassazione
Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione riguardava una sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva annullato una cartella di pagamento, emessa nei confronti di un contribuente per omesso pagamento del canone TV per gli anni 2002-2007. La CTR aveva ritenuto che il canone RAI non fosse dovuto in quanto il contribuente aveva richiesto nel 2002 l’oscuramento delle reti RAI e nel 2008 aveva dichiarato l’inutilizzo dell’apparecchio televisivo perché rotto. L’Agenzia delle Entrate si era quindi rivolta alla Cassazione, la quale ha dato ragione al Fisco e confermato che l’oscuramento dei canali RAI non fa venir meno l’obbligo di pagamento del canone radiotelevisivo.
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La precedente decisione, secondo i giudici supremi, si poneva in contrasto con la disciplina del canone radiotelevisivo dettata dal regio decreto-legge n. 246/38 il quale, come precisato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 24010/07, non trova la sua ragione nell’esistenza di uno specifico rapporto contrattuale che leghi il contribuente all’Ente (la RAI) che gestisce il servizio pubblico radiotelevisivo, ma costituisce una prestazione tributaria fondata sulla legge e non commisurata alla possibilità effettiva di usufruire del servizio e la richiesta di oscuramento dei canali RAI non rientra nel novero dei fatti estintivi dell’obbligo di pagamento del canone previsti dall’art. 10 di tale regio decreto-legge.