Il D.lgs. n. 159/2015 ha riformato le norme in tema di riscossione, con modifiche anche al fermo Equitalia per i beni mobili, il tipico “fermo auto”. Tra le novità, certamente meno positive per i contribuenti, quella che impedisce lo sblocco pur pagando i debiti con l’Erario. In sostanza il fermo auto non rappresenta più una misura cautelare volta a garantire il pagamento allo Stato di quanto dovuto, ma uno strumento sanzionatorio nei confronti del debitore che non si attivi immediatamente a chiedere la rateazione delle cartelle esattoriali.
=> Impugnazione fermo amministrativo beni mobili
Se prima della riforma il fermo auto veniva cancellato in seguito al versamento della prima rata da parte di chi chiedeva il pagamento a rate del debito tributario, oggi questo non avviene più. Dopo l’entrata in vigore del D.lgs. n. 159/2015, chi paga il debito a rate non può più contare sullo sblocco del fermo o dell’ipoteca già iscritti, che scatta solo dopo il pagamento integrale del debito, ovvero dopo 6 anni in caso di rateazione a 72 rate.
=> Fermo Equitalia: i costi per lo Stato
Di contro, nessun fermo o ipoteca può essere iscritto da Equitalia una volta ricevuta la richiesta di rateazione da parte del contribuente, a meno che il debitore non decada dalla dilazione (dopo il mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive). La norma precisa però che:
“Sono fatti salvi i fermi e le ipoteche già iscritti alla data di concessione della rateazione”.