La Corte di Cassazione si è recentemente espressa sulla legittimità della notifica della cartella esattoriale inviata a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento (A/R). Attraverso l’ordinanza n. 23182 del 12 novembre 2015, viene infatti ribadita la validità dell’utilizzo del servizio postale diretto per l’invio di cartelle di pagamento ai contribuenti. Nel caso in oggetto, la cartella era stata inviata direttamente dall’agente di riscossione (ai sensi dell’art. 26 DPR 602/1973) attraverso il servizio postale, senza avvalersi di agenti di notificazione.
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L’ordinanza precisa che:
«In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell’art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso e all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati».
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I giudici sottolineano però che la notifica è valida solo con la ricezione della comunicazione, anche senza alcuna certificazione:
«La notifica si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione».