Quali dati inviare al Sistema Tessera Sanitaria? Come verificare l’esito della trasmissione? Quali regole si applicano agli studi associati? L’Agenzia delle Entrate risponde a questi e a molti altri dubbi relativi alla trasmissione delle informazioni sulle spese sanitarie dei pazienti ai fini della predisposizione del 730/2016, proponendo delle comode FAQ per i professionisti della Sanità, che hanno tempo fino al 9 febbraio per adempiere all’obbligo, necessario per redigere il 730 precompilato.
Platea
Sono tenuti all’invio: tutte le strutture sanitarie accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale (anche se non a contratto), le farmacie, gli iscritti all’ordine dei medici e degli odontoiatri, anche se lavorano in studi associati (dall’anno prossimo saranno tenute all’invio anche altre strutture).
=> Spese sanitarie 730: doppia proroga 2016
Documenti
I dati da inviare, relativi a spese sanitarie sostenute nel 2015: ricevute, scontrini e fatture (tutte quelle rilasciate a persone fisiche, con l’eccezione di quelle rilasciate al datore di lavoro del paziente, anche se persona fisica) gravate o meno da IVA che danno diritto alla detrazione in dichiarazione dei redditi. Il paziente ha il diritto di opporsi all’invio dei dati anche solo oralmente, senza bisogno di firmare alcun documento o mettere per iscritto comunicazioni. In questi casi il medico annota sia sulla propria copia, sia sull’originale della fattura da consegnare al cliente la frase: “Il paziente si oppone alla trasmissione al SistemaTS ai sensi dell’art. 3 del DM 31-7-2015“.
=> 730 precompilato con spese sanitarie 2016: come opporsi
Opzioni di invio
- data entry di ogni singola spesa sul sito www.sistemats.it tramite applicazione web messa a disposizione dell’utente (funzionalità online);
- invio di ogni singola spesa tramite web service (SINCRONO);
- invio di un file Xml con tutte le spese tramite web service (ASINCRONO).
Nel momento in cui riceve i dati, il SistemaTS rilascia un protocollo univoco che registrala ricezione ma non attesta il corretto contenuto dei dati trasmessi. Se la trasmissione non avviene correttamente (per inadeguatezza regole di trasporto, anomalie di nomenclatura del file, irregolarità di struttura dati, incongruenze dei dati comunicati….), non si considereranno acquisiti i dati. Per avere certezza della corretta trasmissione farà fede l’apposita ricevuta, che può essere consultata sul sito o acquisita per via telematica tramite web service.
Supporto professionale
I dati possono essere trasmessi anche attraverso le associazioni di categoria e professionisti delegati: al momento della verifica positiva della richiesta di delega, il SistemaTS lo notifica Ragioneria Generale dello Stato, liberando dall’onere il delegato. Si possono inviare i dati anche come studio associato, nel qual caso bisogna indicarne la partita IVA. E’ possibile inviare alcuni dati autonomamente e altri attraverso soggetti delegati, facendo attenzione a evitare duplicazioni.
Casi particolari
- Per il solo 2015, i medici non titolari di partita IVA che svolgono prestazioni occasionali non sono tenuti all’invio (perché il DM 31 luglio 2015 prevede l’obbligo di indicare la partita IVA) mentre dal 2016 sarà sempre necessario l’invio;
- gli eredi non sono tenuti all’invio dei dati e non possono accreditarsi al Sistema Tessera Sanitaria;
- i dentisti devono inviare, con il codice SR, sia gli interventi per cure odontoiatriche sia le spese relative agli interventi per protesi dentarie, con esclusione di quelle per interventi di chirurgia estetica;
- se il medico non ha il codice fiscale del contribuente (obbligatorio, anche nel caso di paziente minorenne), non deve trasmettere la spesa sanitaria;
- se dal documento di spesa non è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria (esempio: in seguito a ricovero, la clinica fattura l’intero importo senza distinguere l’importo pagato a titolo di comfort), bisogna inviare il file con la tipologia “altre spese”, indicando il codice AA. Se invece dal documento possibile distinguere l’importo, può essere trasmesso anche solo quello che si riferisce alla spesa sanitaria, classificato secondo le tipologie nell’allegato A al decreto ministeriale del 31 luglio 2015;
- le spese relative a perizie medico legali o all’emissione di certificati medici vanno inviate con il codice SR, a prescindere dall’applicazione dell’IVA;
- le spese per interventi di chirurgia estetica ambulatoriale o ospedaliera vanno comunicate con il codice “IC” così come anche le spese per altri interventi e trattamenti non chirurgici con finalità estetiche;
- la trasmissione avviene secondo il criterio di cassa: se una fattura è stata inviata nel 2015 ma il pagamento è avvenuto nel 2016 (da parte dell’assistito o dell’eventuale assicurazione sanitaria), non va effettuato l’invio (che sarà dovuto nel 2016);
- l’imposta di bollo e l’IVA esposte in fattura/ricevuta seguono il trattamento della spesa sanitaria cui si riferiscono e confluiscono nella relativa tipologia di spesa.
=> 730 precompilato senza mal di testa
Ricordiamo infine che, a causa di problemi tecnici, alcune spese sanitarie non saranno inserite dall’Agenzia delle Entrate nel 730 precompilato: si tratta delle spese sostenute per i farmaci da banco, ovvero quelli che si acquistano senza obbligo di ricetta medica. Il contribuente dovrà inserire autonomamente nella dichiarazione dei redditi queste detrazioni.