Scostamento studi senza accertamento

di Francesca Pietroforte

1 Febbraio 2016 09:40

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L’accertamento fiscale che prende in considerazione solo gli Studi di Settore è illegittimo in quanto incompleto: sentenza della CTR Emilia Romagna.

Un accertamento fiscale basato esclusivamente sugli Studi di Settore è illegittimo, è necessario dimostrare anche la sussistenza di altre motivazioni. Lo sottolinea la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Emilia Romagna (n. 1307/10/15 del 16 giugno 2015), ribadendo la non validità del provvedimento, anche nel caso in cui l’Ufficio decida di cambiare studio applicandone uno più aderente alla realtà aziendale del contribuente, riducendo così i maggiori ricavi potenziali.

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La vicenda nasce dal ricorso di un contribuente contro un avviso di accertamento basato sullo scostamento dallo studio. In sede di contraddittorio erano stati ritenuti inferiori i maggiori ricavi supposti: per questo l’Agenzia delle Entrate riteneva l’accertamento non generato da presunzione semplice ma portatore di quel quid pluris richiesto dalla giurisprudenza. Tuttavia la Ctp ha accolto il ricorso, respingendo il successivo appello e ricordando che:

  • la fase del contraddittorio serve a calare lo studio – insieme di dati statistici – nella concreta realtà aziendale del contribuente.
  • lo scostamento del reddito deve corrispondere esattamente al maggior reddito indicato nell’avviso di accertamento.

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Tra l’altro, per inverare la gravità richiesta dalla norma, lo scostamento si deve collocare tra il 20 e il 25%. Anche per questo i giudici non hanno ritenuto che ricorressero gravità e persistenza del disallineamento per rafforzare la presunzione derivante dalla mera applicazione dello studio (pure contestato). Al contrario, è stata giudicata carente l’indagine dell’Ufficio circa la concreta applicazione delle risultanze dello studio alla realtà gestionale e organizzativa della società accertata, nonché al particolare mercato in cui essa opera.